Art. 3 
 
Trasmissioni  di  comunicazione  politica  a   diffusione   regionale
                  autonomamente disposte dalla RAI 
 
  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI  programma
nelle Regioni Campania, Lazio e Umbria trasmissioni di  comunicazione
politica. 
  2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al  presente
articolo e' garantito l'accesso ai candidati nel collegio oggetto  di
consultazione. 
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2  il  tempo  disponibile  e'
ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti. 
  4. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla
mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni. 
  5.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate
giornalistiche registrate come definite dall'art. 2, comma 1, lettera
b).