Art. 3 Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI 1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nelle Regioni Campania, Lazio e Umbria trasmissioni di comunicazione politica. 2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo e' garantito l'accesso ai candidati nel collegio oggetto di consultazione. 3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 il tempo disponibile e' ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti. 4. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni. 5. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'art. 2, comma 1, lettera b).