Art. 5 
 
  1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CE)  n.
1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna  accettazione  di
cui all'art. 4, il diritto di esercitare il servizio aereo  di  linea
su ciascuna delle rotte Trapani-Trieste e viceversa, Trapani-Brindisi
e viceversa, Trapani-Parma e viceversa, Trapani-Ancona  e  viceversa,
Trapani-Perugia e viceversa, Trapani-Napoli e viceversa, puo'  essere
concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria, per un periodo
di tre anni a decorrere dal 15 luglio 2020, tramite gare pubbliche  a
norma dell'art. 17 del medesimo regolamento comunitario. 
  2. Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare,  ai
sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del regolamento  (CE)  n.  1008/2008,
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.