Art. 7 
 
  1. Con successivi decreti del direttore  generale  della  Direzione
generale per  gli  aeroporti  ed  il  trasporto  aereo  vengono  resi
esecutivi gli esiti delle gare di cui all'art. 5, viene  concesso  ai
vettori aggiudicatari delle gare stesse il diritto di  esercitare  in
esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di  linea
oggetto  delle  medesime  gare  e  vengono  altresi'   approvate   le
convenzioni, sottoscritte dall'E.N.A.C. e dal  singolo  vettore,  per
regolare l'esercizio del servizio concesso. 
  2. I decreti di cui al comma precedente sono sottoposti agli organi
competenti per il controllo.