Art. 7 1. Con successivi decreti del direttore generale della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo vengono resi esecutivi gli esiti delle gare di cui all'art. 5, viene concesso ai vettori aggiudicatari delle gare stesse il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea oggetto delle medesime gare e vengono altresi' approvate le convenzioni, sottoscritte dall'E.N.A.C. e dal singolo vettore, per regolare l'esercizio del servizio concesso. 2. I decreti di cui al comma precedente sono sottoposti agli organi competenti per il controllo.