Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. I gestori gia' autorizzati che, alla data di entrata in vigore della presente delibera, aderiscono ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 del testo unico si adeguano alla nuova disposizione regolamentare entro il 1° luglio 2020. 2. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 6 febbraio 2020 Il presidente: Savona