Art. 2 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. I gestori gia' autorizzati che, alla data di entrata  in  vigore
della presente delibera, aderiscono ad un  sistema  di  indennizzo  a
tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 del testo
unico si adeguano alla nuova disposizione regolamentare entro  il  1°
luglio 2020. 
  2. La presente delibera  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione. 
 
    Roma, 6 febbraio 2020 
 
                                                Il presidente: Savona