Art. 2 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  ((1. Agli oneri di cui all'articolo 1, pari a 900 milioni  di  euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione  delle
risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 170, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  iscritte  nel
capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.)) 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   170
          dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013): 
                «170. E' autorizzata la spesa di 295 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare  il
          contributo italiano alla ricostituzione delle  risorse  dei
          Fondi multilaterali di sviluppo e  del  Fondo  globale  per
          l'ambiente.».