Allegato Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ruche' di Castagnole Monferrato». Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ruche' di Castagnole Monferrato», cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 9 luglio 2014, e' modificato come di seguito indicato: l'art. 1: «La denominazione di origine controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato" e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.» e' sostituito con il seguente testo: «La denominazione di origine controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato" e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Ruche' di Castagnole Monferrato; Ruche' di Castagnole Monferrato riserva.». all'art. 2 la dicitura: «Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato" deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:» e' sostituita con la seguente: «I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:» all'art. 4, comma 3, i seguenti paragrafi: «Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti: ================================================================= | |Resa uva per |Titolo alcolometrico minimo| | Vino | ettaro t/ha | naturale | +=====================+=============+===========================+ |Ruche' di Castagnole | | | |Monferrato |9,00 |11,50% | +---------------------+-------------+---------------------------+ Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato" puo' essere accompagnato dalla menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purche' il relativo vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno tre anni. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita. "Ruche' di Castagnole Monferrato" con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:». sono sostituiti con i seguenti: «3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:" ================================================================= | |Resa uva per |Titolo alcolometrico minimo| | Vini | ettaro t/ha | naturale | +=====================+=============+===========================+ |Ruche' di Castagnole | | | |Monferrato anche con | | | |menzione Riserva |9,00 |11,50% | +---------------------+-------------+---------------------------+ Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato" anche con menzione riserva puo' essere accompagnato dalla menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purche' il relativo vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno tre anni. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita. "Ruche' di Castagnole Monferrato" con menzione vigna o Ruche' di Castagnole Monferrato riserva con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:» all'art. 5, e' inserito il seguente comma 4: «4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita Ruche' di Castagnole Monferrato Riserva anche con menzione "vigna" devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di ventiquattro mesi di cui almeno dodici mesi in botti di legno a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.». all'art. 6, di seguito alla descrizione della tipologia «Ruche' di Castagnole Monferrato», e' inserito il seguente paragrafo relativo alla descrizione della tipologia «Ruche' di Castagnole Monferrato riserva»: «Il vino a DOCG "Ruche' di Castagnole Monferrato riserva" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino tendente all'aranciato; odore: intenso, persistente, leggermente aromatico e speziato; sapore: secco, rotondo, armonico, talvolta leggermente tannico, di medio corpo, con leggero retrogusto aromatico, con sentori di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; con indicazione di "vigna" minimo: 12,50% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l. estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.». all'art. 8, il comma 2: «2. Per la chiusura delle bottiglie del vino Ruche' di Castagnole Monferrato e' previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa in materia, con l'esclusione del tappo a corona e del tappo sintetico (o in plastica). Per la chiusura delle bottiglie del vino Ruche' di Castagnole Monferrato con la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo e' consentito esclusivamente l'uso del tappo di sughero.», e' modificato come segue: «2. Per la chiusura delle bottiglie del vino Ruche' di Castagnole Monferrato e' previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa in materia, con l'esclusione del tappo a corona. Per il confezionamento del vino Ruche' di Castagnole Monferrato Riserva e' ammesso soltanto l'uso del tappo di sughero monopezzo.».