Art. 11 Comunicazioni e consultazione della Commissione 1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalita' di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione. 2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento. 3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi' precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate. 4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalita' tali da renderli scaricabili - i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario. Con le stesse modalita' la RAI pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.