Art. 11 
 
           Comunicazioni e consultazione della Commissione 
 
  1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalita' di
svolgimento,  l'esito  dei  sorteggi  e  gli  eventuali  criteri   di
ponderazione, qualora non  sia  diversamente  previsto  nel  presente
provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione. 
  2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito  l'Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tiene  con  la
RAI i contatti che  si  rendono  necessari  per  l'interpretazione  e
l'attuazione del presente provvedimento. 
  3.  Entro   dieci   giorni   dalla   pubblicazione   del   presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la RAI comunica  all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il  calendario
di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere  a)
e b), pianificate fino alla data del  voto  oltre  che,  il  venerdi'
precedente  la  messa  in  onda,  il  calendario  settimanale   delle
trasmissioni programmate. 
  4. Nel periodo disciplinato  dal  presente  provvedimento,  la  RAI
pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalita' tali da
renderli scaricabili -  i  dati  quantitativi  del  monitoraggio  dei
programmi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b),  c)  e  d)  con
particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e  di
antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai  soggetti  contrari  al
quesito referendario. Con le stesse modalita'  la  RAI  pubblica  con
cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.