Art. 4 
 
                      Attivita' di monitoraggio 
 
  1. Nel caso in cui, dai dati e dalle informazioni  contenute  nella
piattaforma di cui all'art. 2, le relazioni non risultino  inviate  o
siano presentate in modo difforme da  quanto  previsto  dal  comma  4
dell'art.  208  e  dal  comma  12-ter  dell'art.  142   del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con il Ministero  dell'interno  provvedera'
alla  segnalazione  all'ente  locale   interessato   richiedendo   la
trasmissione  dei  dati  insieme  a  chiarimenti  circa   i   mancati
adempimenti.  Trascorsi  inutilmente trenta  giorni  dalla   suddetta
segnalazione, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
d'intesa con il Ministero dell'interno provvedera' alla  segnalazione
di cui al comma 12-quater dell'art. 142.  I  suddetti  Ministeri,  di
comune accordo, potranno  condurre  controlli  a  campione  sui  dati
trasmessi e sull'utilizzo dei proventi  di  cui  agli  articoli  208,
comma 1, e 142, comma 12-bis, presso le sedi degli enti locali.