Art. 4 Attivita' di monitoraggio 1. Nel caso in cui, dai dati e dalle informazioni contenute nella piattaforma di cui all'art. 2, le relazioni non risultino inviate o siano presentate in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'art. 208 e dal comma 12-ter dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno provvedera' alla segnalazione all'ente locale interessato richiedendo la trasmissione dei dati insieme a chiarimenti circa i mancati adempimenti. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla suddetta segnalazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno provvedera' alla segnalazione di cui al comma 12-quater dell'art. 142. I suddetti Ministeri, di comune accordo, potranno condurre controlli a campione sui dati trasmessi e sull'utilizzo dei proventi di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, presso le sedi degli enti locali.