Art. 5 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. A partire dall'anno 2020, il versamento dei  proventi  spettanti
ai sensi dell'art. 142, comma  12-bis,  del  decreto  legislativo  20
aprile 1992, n. 285 deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno con
riferimento alle somme incassate al 31 dicembre dell'anno precedente.
Con riferimento alle somme incassate nell'anno  2019,  il  versamento
deve essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2020.  Per  gli
anni precedenti  il  2019,  modalita'  e  tempistiche  devono  essere
concordate entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto,
sulla base di appositi atti di natura convenzionale, in  assenza  dei
quali, il versamento  deve  essere  comunque  effettuato  entro  tale
termine. Al fine di agevolare la redazione degli atti, l'Associazione
nazionale dei comuni italiani e  l'Unione  delle  provincie  d'Italia
predisporranno una Convenzione-tipo. 
  2. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 dicembre 2019 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                              e dei trasporti         
                                                De Micheli            
 
Il Ministro dell'interno: Lamorgese 
 

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg.ne n. 1, foglio n. 296