Art. 5 Disposizioni finanziarie 1. A partire dall'anno 2020, il versamento dei proventi spettanti ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento alle somme incassate al 31 dicembre dell'anno precedente. Con riferimento alle somme incassate nell'anno 2019, il versamento deve essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2020. Per gli anni precedenti il 2019, modalita' e tempistiche devono essere concordate entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di appositi atti di natura convenzionale, in assenza dei quali, il versamento deve essere comunque effettuato entro tale termine. Al fine di agevolare la redazione degli atti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle provincie d'Italia predisporranno una Convenzione-tipo. 2. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2019 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli Il Ministro dell'interno: Lamorgese Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg.ne n. 1, foglio n. 296