(Allegato)
                                                             Allegato 
 
PROPOSTA  DI  MODIFICA   DEL   DISCIPLINARE   DI   PRODUZIONE   DELLA
  DENOMINAZIONE  DI  ORIGINE  CONTROLLATA  DEI  VINI  «VIN  SANTO  DI
  MONTEPULCIANO». 
 
    L'articolo 7 - Etichettatura, designazione e presentazione  -  e'
integrato, dopo il comma 7.1, con il seguente comma 7.2: 
      7.2 E'  obbligatorio  riportare   in   etichetta   il   termine
geografico «Toscana».  Nell'etichettatura  della  denominazione  «Vin
Santo di Montepulciano» deve essere sempre scritta  integralmente  la
seguente dicitura e secondo la successione di seguito indicata: 
        Vin Santo di Montepulciano; 
        Denominazione di origine controllata (oppure l'acronimo DOC); 
        Toscana. 
    Il termine «Toscana» deve  figurare  in  caratteri  dello  stesso
tipo,  stile,  spaziatura,  tonalita'  ed  intensita'  colorimetrica,
rispetto  a  quelli  utilizzati  per  la  scritta   «Vin   Santo   di
Montepulciano». 
    Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli
e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per  la  scritta
«Vin Santo di Montepulciano», e su uno sfondo uniforme per  tutta  la
sequenza di indicazioni elencate al  primo  paragrafo,  nonche'  deve
figurare in caratteri di altezza  non  superiore  rispetto  a  quella
utilizzata per la scritta «Vin Santo di Montepulciano». Nel  caso  in
cui i termini che compongono il nome  «Vin  Santo  di  Montepulciano»
abbiano altezze diverse, l'altezza del  termine  «Toscana»  non  deve
essere superiore all'altezza del termine «Montepulciano».