(Allegato)
                                                             Allegato 
 
    Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n.
189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C  (nn)»)  dedicata
ai farmaci non ancora valutati ai fini  della  rimborsabilita'  nelle
more  della  presentazione  da  parte  dell'azienda  interessata   di
un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le  informazioni
riportate costituiscono un estratto  degli  allegati  alle  decisioni
della Commissione europea relative all'autorizzazione  all'immissione
in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla  versione  integrale
di tali documenti. 
 
Farmaco di nuova autorizzazione. 
 
    ERVEBO; 
    codice ATC - principio attivo: J07BX02  Virus  ricombinate  della
stomatite   vescicolare,   ceppo   Indiana,   con   delezione   della
glicoproteina dell'involucro VSV, sostituita con la glicoproteina  di
superficie del virus Ebola Zaire, ceppo Kikwit 1995; 
    Titolare: Merck Sharp & Dohme B.V. 
    Codice procedura EMEA/H/C/004554. 
    GUUE 27 dicembre 2019. 
    -  Medicinale  sottoposto  a   monitoraggio   addizionale.   Cio'
permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla
sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare
qualsiasi  reazione  avversa  sospetta.  Vedere  paragrafo  4.8   per
informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. 
 
Indicazioni terapeutiche. 
 
    «Ervebo» e' indicato per l'immunizzazione attiva di individui  di
eta' pari o superiore a diciotto anni per  la  protezione  contro  la
malattia da virus Ebola (Ebola Virus Disease, EVD) causata dal  virus
Ebola Zaire (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1). 
    «Ervebo» deve essere impiegato in  accordo  alle  raccomandazioni
ufficiali. 
 
Modo di somministrazione. 
 
    «Ervebo» deve essere  somministrato  da  un  operatore  sanitario
formato. 
    Per  le  precauzioni  che  devono  essere   prese   prima   della
somministrazione del vaccino, vedere paragrafo 4.4. 
    Per le precauzioni  relative  a  scongelamento,  manipolazione  e
smaltimento del vaccino, vedere paragrafo 6.6. 
    «Ervebo» deve essere somministrato per via intramuscolare (i.m.).
Il sito preferito e' la regione deltoidea del braccio non dominante o
l'area  anterolaterale  superiore  della  coscia.  Non  iniettare  il
vaccino per via intravascolare. Non sono  disponibili  dati  relativi
alla somministrazione per via sottocutanea o intradermica. 
    Coprire il sito di iniezione del vaccino  o  qualsiasi  vescicola
con un bendaggio adeguato (ad  es.,  qualsiasi  bendaggio  adesivo  o
garza  e  nastro  adesivo)  che  fornisce  una  barriera  fisica   di
protezione contro un contatto diretto (vedere paragrafi 4.4  e  5.3).
Il bendaggio puo' essere rimosso in assenza di  perdite  visibili  di
fluido. 
    Il vaccino non deve essere  miscelato  all'interno  della  stessa
siringa con altri vaccini o medicinali. 
    Confezioni autorizzate: 
      EU/1/19/1392/001 - A.I.C. n. 048364018 /E in base 32: 1G3YHL  -
1 ml -  soluzione  iniettabile  -  uso  intramuscolare  -  flaconcino
(vetro) 1 ml - 10 flaconcini. 
 
Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio. 
 
    Rapporti periodici di aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR):  i
requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale  sono
definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea
(elenco  EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  paragrafo  7,   della
direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web
dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
presentare il  primo  PSUR  per  questo  medicinale  entro  sei  mesi
successivi all'autorizzazione. 
 
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale. 
 
    Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le
attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel
RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento
approvato del RMP. 
    Il RMP aggiornato deve essere presentato: 
      su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; 
      ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e'
modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove
informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del
profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un
importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del
rischio). 
 
Obbligo specifico di completare le attivita'  post-autorizzative  per
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   subordinata    a
condizioni. 
 
    La  presente  autorizzazione  all'immissione  in   commercio   e'
subordinata a condizioni; pertanto ai  sensi  dell'art.  14-a(4)  del
regolamento  726/2004/CE  e   successive   modifiche,   il   titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  deve  completare,
entro la tempistica stabilita, le seguenti attivita': 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o  in
strutture ad esso assimilabili (OSP).