Art. 3 Ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare la prosecuzione delle attivita' dell'Ente parco monti Sibillini 1. L'Ente parco monti Sibillini e' autorizzato a realizzare gli interventi necessari ad assicurare la funzionalita' dell'intera rete escursionistica del parco, garantendo l'utilizzo e la frequentazione dei sentieri in sicurezza. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede nel limite rispettivamente di 2.988.320,00 euro per la Regione Marche e di 942.816,00 euro per la Regione Umbria. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata all'approvazione del progetto da parte delle Regioni Marche ed Umbria che ne danno comunicazione al Dipartimento della protezione civile.