Art. 3 
 
Ulteriori disposizioni  finalizzate  ad  assicurare  la  prosecuzione
  delle attivita' dell'Ente parco monti Sibillini 
 
  1. L'Ente parco monti Sibillini e'  autorizzato  a  realizzare  gli
interventi necessari ad assicurare la funzionalita' dell'intera  rete
escursionistica del parco, garantendo l'utilizzo e la  frequentazione
dei sentieri in sicurezza. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  si  provvede  nel  limite
rispettivamente di 2.988.320,00 euro  per  la  Regione  Marche  e  di
942.816,00 euro per la Regione Umbria. 
  3.  L'autorizzazione   di   cui   al   comma   1   e'   subordinata
all'approvazione del progetto da parte delle Regioni Marche ed Umbria
che ne danno comunicazione al Dipartimento della protezione civile.