Art. 2 Imprese ammissibili Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'art. 5 le imprese che svolgono prevalentemente attivita' industriale nel settore aerospaziale. Sono considerate in possesso del requisito di cui al comma 1 le imprese che nei due esercizi antecedenti la presentazione della domanda abbiano avuto un fatturato medio di almeno il 50% per le grandi imprese o di almeno il 25% per le PMI da attivita' di costruzione e trasformazione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici. Le imprese di cui al comma 1 devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) avere una stabile organizzazione in Italia; b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; d) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; e) non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficolta' ai sensi della comunicazione della Commissione europea 249/1 del 31 luglio 2014. La verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilita' e' demandata al Ministero dello sviluppo economico. Le imprese di cui al comma 1 possono presentare i progetti di cui all'art. 4 anche congiuntamente fra loro, a condizione che le imprese associate non siano superiori a sette e che almeno il 50 per cento di esse sia costituito da PMI. In tal caso i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso al contratto di rete o ad altre forme di collaborazione effettiva e coerente con l'articolazione e gli obiettivi del progetto; deve essere individuata l'impresa capofila con il ruolo di referente nei confronti del Ministero per la realizzazione del progetto e di rappresentanza delle imprese partecipanti.