Art. 7 Valutazione dei progetti Ai fini della valutazione dei progetti si terra' conto dei seguenti elementi: a) capacita' tecnica dell'impresa proponente; b) fattibilita' tecnica del progetto; c) sostenibilita' economico-finanziaria del progetto; d) qualita' tecnica e innovativita' del progetto; e) prossimita' del progetto all'industrializzazione e commercializzazione dei risultati; f) funzionalita' delle tecnologie/prodotti da sviluppare alle esigenze specifiche di sicurezza nazionale; g) piano delle vendite dei prodotti derivanti dalle tecnologie sviluppate con il progetto finanziato. I progetti sono sottoposti alla valutazione e al parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808 del 1985, ai fini della concessione del finanziamento.