Art. 7 
 
 
                      Valutazione dei progetti 
 
  Ai fini della valutazione dei progetti si terra' conto dei seguenti
elementi: 
    a) capacita' tecnica dell'impresa proponente; 
    b) fattibilita' tecnica del progetto; 
    c) sostenibilita' economico-finanziaria del progetto; 
    d) qualita' tecnica e innovativita' del progetto; 
    e)   prossimita'   del   progetto    all'industrializzazione    e
commercializzazione dei risultati; 
    f) funzionalita' delle  tecnologie/prodotti  da  sviluppare  alle
esigenze specifiche di sicurezza nazionale; 
    g) piano delle vendite dei prodotti  derivanti  dalle  tecnologie
sviluppate con il progetto finanziato. 
  I progetti  sono  sottoposti  alla  valutazione  e  al  parere  del
Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2
della  legge  n.  808  del  1985,  ai  fini  della  concessione   del
finanziamento.