Art. 8 
 
 
             Concessione ed erogazione dei finanziamenti 
 
  I finanziamenti sono concessi con decreto ministeriale, sulla  base
del parere del Comitato per lo sviluppo  dell'industria  aeronautica,
tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e subordinatamente
all'esito della procedura prevista dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 gennaio 2014 riguardante la disciplina  per
l'invocazione  dell'art.   346   del   Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea. 
  I finanziamenti possono essere concessi anche in relazione  a  fasi
dei progetti correlate a obiettivi o risultati intermedi, qualora  le
risorse   non   siano   sufficienti   per   finanziare   i   progetti
completamente, per tutta  la  loro  durata,  fermo  restando  che  la
prosecuzione del finanziamento delle ulteriori fasi di progetto, fino
alla conclusione, e' subordinata  alla  disponibilita'  di  ulteriori
risorse finanziarie. 
  Su  richiesta  dell'impresa  beneficiaria  puo'   essere   concessa
un'anticipazione nella  misura  massima  del  20%  del  finanziamento
concesso, compatibilmente con le risorse  finanziarie  disponibili  e
previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza  assicurativa
di pari importo, escutibile a prima richiesta. 
  Con successivi decreti, in relazione agli stati di avanzamento  dei
progetti, sulla base di  apposite  rendicontazioni  presentate  dalle
imprese beneficiarie,  e'  determinato  a  consuntivo  l'importo  del
finanziamento effettivo che e' erogato, coerentemente  con  il  piano
indicato nel decreto di concessione, in una o piu' quote  annuali  in
relazione alle disponibilita' pluriennali delle risorse sul  bilancio
del Ministero.