Art. 8 Concessione ed erogazione dei finanziamenti I finanziamenti sono concessi con decreto ministeriale, sulla base del parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e subordinatamente all'esito della procedura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2014 riguardante la disciplina per l'invocazione dell'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I finanziamenti possono essere concessi anche in relazione a fasi dei progetti correlate a obiettivi o risultati intermedi, qualora le risorse non siano sufficienti per finanziare i progetti completamente, per tutta la loro durata, fermo restando che la prosecuzione del finanziamento delle ulteriori fasi di progetto, fino alla conclusione, e' subordinata alla disponibilita' di ulteriori risorse finanziarie. Su richiesta dell'impresa beneficiaria puo' essere concessa un'anticipazione nella misura massima del 20% del finanziamento concesso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo, escutibile a prima richiesta. Con successivi decreti, in relazione agli stati di avanzamento dei progetti, sulla base di apposite rendicontazioni presentate dalle imprese beneficiarie, e' determinato a consuntivo l'importo del finanziamento effettivo che e' erogato, coerentemente con il piano indicato nel decreto di concessione, in una o piu' quote annuali in relazione alle disponibilita' pluriennali delle risorse sul bilancio del Ministero.