Art. 2 
 
                           Contraddittorio 
 
  1. Qualora l'istanza di cui all'art.  1  sia  presentata  dal  solo
licenziatario esclusivo  e  non  vi  sia  evidenza  dell'assenso  del
titolare del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima  di
decidere sull'iscrizione, acquisisce elementi da entrambi i soggetti,
assicurando in ogni caso prevalenza all'orientamento del titolare.