Art. 5 Logo «Marchio storico di interesse nazionale» 1. Con l'iscrizione al registro speciale si acquisisce la facolta' di utilizzare, per finalita' commerciali e promozionali, il logo «Marchio storico di interesse nazionale», di cui all'art. 11-ter, comma 2 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il cui esemplare e' raffigurato nell'allegato A al presente decreto.