Art. 6 Criteri di utilizzo del logo «Marchio storico di interesse nazionale» 1. Il logo «Marchio storico di interesse nazionale», che non costituisce un titolo di proprieta' industriale, puo', per le finalita' indicate dall'art. 5, essere affiancato al marchio iscritto nel registro speciale senza alterarne la rappresentazione. 2. Il logo puo' essere utilizzato solo con riferimento ai prodotti e servizi cui si riferisce il marchio iscritto nel registro speciale e deve essere esattamente riprodotto secondo il manuale d'uso riportato nell'allegato A al presente decreto.