Art. 6 
 
            Criteri di utilizzo del logo «Marchio storico 
                       di interesse nazionale» 
 
  1. Il logo  «Marchio  storico  di  interesse  nazionale»,  che  non
costituisce  un  titolo  di  proprieta'  industriale,  puo',  per  le
finalita' indicate dall'art. 5, essere affiancato al marchio iscritto
nel registro speciale senza alterarne la rappresentazione. 
  2. Il logo puo' essere utilizzato solo con riferimento ai  prodotti
e servizi cui si riferisce il marchio iscritto nel registro  speciale
e  deve  essere  esattamente  riprodotto  secondo  il  manuale  d'uso
riportato nell'allegato A al presente decreto.