Art. 2 1. Per l'anno accademico 2018 - 2019, il numero dei contratti di formazione medica specialistica a carico dello Stato e' fissato in 8.000 unita' per il primo anno di corso, ed e' determinato per ciascuna tipologia di specializzazione secondo quanto indicato nella tabella di cui all'Allegato B) parte integrante del presente decreto. 2. Nel riparto dei contratti di formazione medica specialistica di cui al comma 1, tenuto conto delle risorse statali effettivamente disponibili, al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dalle regioni con particolare riguardo alle specialita' per le quali si riscontra una maggiore carenza di specialisti, sono stati presi in considerazione, quali indicatori, il fabbisogno regionale, espresso sia in termini di valore assoluto sia in termini di peso percentuale di ogni tipologia di scuola di specializzazione rispetto al fabbisogno complessivamente espresso; il numero dei contratti statali assegnati per singola specializzazione nell'anno accademico 2017-2018; la copertura percentuale del fabbisogno intesa come rapporto tra il numero di contratti attribuiti per l'anno accademico 2018-2019 ed il fabbisogno medesimo. 3. Alla distribuzione dei contratti di formazione medica specialistica alle scuole di specializzazione degli Atenei, tenuto conto della capacita' ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole medesime, si provvede, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.