Art. 3 1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 690.625,00 nella forma di contributo nella spesa e credito agevolato, in favore dei beneficiari: Intecs Solutions S.p.a. per euro 398.125,00 (di cui euro 56.875,00/contributo spesa-Fondo FIRST 2016 ed euro 341.250,00/credito agevolato - Fondo FAR 2012); e Universita' degli Studi dell'Aquila per euro 292.500,00/contributo spesa - Fondo FESR 2014/2020, a valere sulle disponibilita' della dotazione finanziaria: dell'asse II.3 del PON Ricerca e innovazione FESR 2014/2020; sul Fondo FIRST per l'anno 2016, giusto riparto con decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, reg. SIRGS n. 5456, con il quale e' stato assunto l'impegno, sul p.g. 01 del capitolo 7245, es. fin. 2016; e sul FAR come da decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013, con il quale vengono ripartite le risorse finanziarie sul FAR 2012 assegnate ai progetti di cooperazione internazionale destinate al credito agevolato; 2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilita' delle risorse a valere sul PON ricerca e innovazione FESR 2014/2020, FIRST 2016 e FAR 2012, in relazione alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalita' di rendicontazione. 3. Nella fase attuativa, il MIUR puo' valutare la rimodulazione delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attivita' progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte di tutti gli enti finanziatori nazionali coinvolti nel progetto. In ogni caso, non oltre il periodo di eleggibilita' della spesa FESR (31 dicembre 2023) disciplinato dall'art. 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013, salvo le deroghe di cui all'art. 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013. 4. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate da tutti gli enti finanziatori nazionali coinvolti nel progetto incluso lo scrivente Ministero. 5. L'agevolazione concessa nelle forme del credito agevolato tiene conto delle seguenti disposizioni: a. la durata del finanziamento e' stabilita in un periodo non superiore a dieci anni, decorrente dalla data del presente decreto, comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Ai fini di quanto innanzi si considera, quale primo semestre intero, il semestre solare nel quale cade la data del presente decreto. b. le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto; c. il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.