Art. 3 
 
  1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1  del
presente  decreto,  sono   determinate   complessivamente   in   euro
690.625,00 nella forma di contributo nella spesa e credito agevolato,
in favore dei beneficiari: 
    Intecs  Solutions  S.p.a.  per  euro  398.125,00  (di  cui   euro
56.875,00/contributo    spesa-Fondo    FIRST     2016     ed     euro
341.250,00/credito agevolato - Fondo FAR 2012); 
e 
    Universita'     degli     Studi     dell'Aquila     per      euro
292.500,00/contributo spesa - Fondo FESR 2014/2020,  
a valere sulle disponibilita' della dotazione finanziaria: 
    dell'asse II.3 del PON Ricerca e innovazione FESR 2014/2020; 
    sul Fondo FIRST per  l'anno  2016,  giusto  riparto  con  decreto
dirigenziale n. 3592 del 23  dicembre  2016,  visto  n.  385  del  27
febbraio 2017, reg. SIRGS n. 5456, con  il  quale  e'  stato  assunto
l'impegno, sul p.g. 01 del capitolo 7245, es. fin. 2016; 
    e sul FAR come da decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo  2013,
con il quale vengono ripartite le risorse finanziarie  sul  FAR  2012
assegnate ai progetti di  cooperazione  internazionale  destinate  al
credito agevolato; 
  2. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse a valere sul PON ricerca  e  innovazione
FESR 2014/2020, FIRST 2016 e FAR 2012, in relazione alle  quali,  ove
perente, si  richiedera'  la  riassegnazione,  secondo  lo  stato  di
avanzamento   lavori,   avendo    riguardo    alle    modalita'    di
rendicontazione. 
  3. Nella fase attuativa, il MIUR  puo'  valutare  la  rimodulazione
delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti,  non  eccedenti
il cinquanta  per  cento,  in  caso  di  sussistenza  di  motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali del raggruppamento  nazionale,  il  MIUR  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte  di  tutti  gli  enti  finanziatori  nazionali  coinvolti   nel
progetto. In ogni caso, non oltre il periodo di  eleggibilita'  della
spesa  FESR  (31  dicembre  2023)  disciplinato  dall'art.   65   del
regolamento (UE) n. 1303/2013, salvo le deroghe di cui  all'art.  60,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013. 
  4. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (Allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate da tutti gli  enti  finanziatori  nazionali  coinvolti  nel
progetto incluso lo scrivente Ministero. 
  5. L'agevolazione concessa nelle forme del credito agevolato  tiene
conto delle seguenti disposizioni: 
    a. la durata del finanziamento e' stabilita  in  un  periodo  non
superiore a dieci anni, decorrente dalla data del  presente  decreto,
comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo  fino  ad  un
massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento  (suddiviso  in
rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) non
puo' superare la durata suddetta e si conclude  alla  prima  scadenza
semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del  progetto
di ricerca e/o formazione. Ai fini di quanto  innanzi  si  considera,
quale primo semestre intero, il semestre solare  nel  quale  cade  la
data del presente decreto. 
    b.  le  rate   dell'ammortamento   sono   semestrali,   costanti,
posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza  primo
gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse  coincide  con
la seconda  scadenza  semestrale  solare  successiva  alla  effettiva
conclusione del progetto; 
    c. il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti  agevolati
e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.