Art. 17 
 
  Personale delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni 
 
  1. All'articolo  33  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto  di  cui  al
presente comma, anche per le finalita' di cui al comma 1, le province
e  le  citta'  metropolitane  possono  procedere  ad  assunzioni   di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e  fermo  restando  il  rispetto  pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino
ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al  lordo
degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore  al
valore soglia definito come  percentuale,  differenziata  per  fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative agli  ultimi
tre rendiconti approvati, considerate al netto del ((fondo crediti di
dubbia esigibilita'  stanziato  nel  bilancio  di  previsione)).  Con
decreto del ((Ministro per la pubblica amministrazione)), di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il   Ministro
dell'interno, previa intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione  sono  individuati   le   fasce
demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore  medio  per
fascia demografica e  le  relative  percentuali  massime  annuali  di
incremento del personale in servizio per  le  province  e  le  citta'
metropolitane che si  collocano  al  di  sotto  del  predetto  valore
soglia.  I  predetti  parametri  possono  essere  aggiornati  con  le
modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le  province  e
le citta' metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale,
al lordo degli oneri riflessi a  carico  dell'amministrazione,  e  la
media delle  predette  entrate  correnti  relative  agli  ultimi  tre
rendiconti approvati risulta superiore al valore  soglia  di  cui  al
primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del  predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore  ai  cento  per
cento. A decorrere dal 2025 le province e le citta' metropolitane che
registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano  un  turn
over pari al trenta per cento  fino  al  conseguimento  del  predetto
valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del  personale  di
cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, e' adeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  garantire
l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del
fondo per la contrattazione integrativa  nonche'  delle  risorse  per
remunerare gli incarichi  di  posizione  organizzativa,  prendendo  a
riferimento come base di calcolo  il  personale  in  servizio  al  31
dicembre 2018. 
  1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, e' abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis,  le
province possono avvalersi  di  personale  a  tempo  determinato  nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009.». 
  ((1-bis. Per l'attuazione del piano  triennale  dei  fabbisogni  di
personale di cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, gli enti  locali  possono  procedere  allo  scorrimento
delle graduatorie ancora valide per la copertura dei  posti  previsti
nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito  dal  comma  4
dell'articolo 91 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  1-ter. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo,  del  decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
giugno 2019, n. 58, le parole:  «la  spesa  di  personale  registrata
nell'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «il valore del  predetto
rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo». 
  1-quater. Al comma 3-bis  dell'articolo  12  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «come modificato dai commi 3-ter e
8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e  le  province
autonome,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso le societa' a
partecipazione pubblica,».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 33 del  decreto-legge
          30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58  (Misure  urgenti  di  crescita
          economica e per la risoluzione di specifiche situazioni  di
          crisi), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 33 (Assunzione di  personale  nelle  regioni  a
          statuto ordinario e nei comuni in base alla  sostenibilita'
          finanziaria). - 1. A decorrere dalla data  individuata  dal
          decreto  di  cui  al  presente  comma,  anche  al  fine  di
          consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
          particolare riferimento a quelli in materia di  mitigazione
          del  rischio  idrogeologico,  ambientale,  manutenzione  di
          scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
          e agli altri programmi previsti  dalla  legge  30  dicembre
          2018, n.  145,  le  regioni  a  statuto  ordinario  possono
          procedere ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
          in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
          personale  e  fermo  restando   il   rispetto   pluriennale
          dell'equilibrio  di  bilancio  asseverato  dall'organo   di
          revisione, sino ad  una  spesa  complessiva  per  tutto  il
          personale dipendente,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
          definito come percentuale, anche differenziata  per  fascia
          demografica, della media delle  entrate  correnti  relative
          agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al  netto
          di quelle la cui destinazione e'  vincolata,  ivi  incluse,
          per le finalita' di cui al presente comma, quelle  relative
          al servizio sanitario  nazionale  ed  al  netto  del  fondo
          crediti di dubbia esigibilita'  stanziato  in  bilancio  di
          previsione.  Con  decreto  del  Ministro   della   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province  autonome
          di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per le regioni che si collocano al  di  sotto  del
          predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
          adottano un percorso  di  graduale  riduzione  annuale  del
          suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del
          predetto  valore  soglia  anche  applicando  un  turn  over
          inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
          che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
          applicano un turn  over  pari  al  30  per  cento  fino  al
          conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
          trattamento accessorio del personale  di  cui  all'articolo
          23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
          e' adeguato, in aumento o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
          2018, del fondo per la contrattazione  integrativa  nonche'
          delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione
          organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
          il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 
                1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto
          di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
          comma 1, le province  e  le  citta'  metropolitane  possono
          procedere ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
          in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
          personale  e  fermo  restando   il   rispetto   pluriennale
          dell'equilibrio  di  bilancio  asseverato  dall'organo   di
          revisione, sino ad  una  spesa  complessiva  per  tutto  il
          personale dipendente,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
          definito  come  percentuale,   differenziata   per   fascia
          demografica, della media delle  entrate  correnti  relative
          agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al  netto
          del fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'  stanziato  nel
          bilancio di previsione. Con decreto  del  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   presente   disposizione   sono
          individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
          prossimi al  valore  medio  per  fascia  demografica  e  le
          relative percentuali  massime  annuali  di  incremento  del
          personale  in  servizio  per  le  province  e   le   citta'
          metropolitane che si collocano al  di  sotto  del  predetto
          valore  soglia.  I  predetti   parametri   possono   essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. Le province e le citta' metropolitane  in  cui
          il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione, e  la  media  delle
          predette  entrate  correnti  relative   agli   ultimi   tre
          rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia  di
          cui al primo periodo,  adottano  un  percorso  di  graduale
          riduzione   annuale   del   suddetto   rapporto   fino   al
          conseguimento nell'anno 2025  del  predetto  valore  soglia
          anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
          A decorrere dal 2025 le province e le citta'  metropolitane
          che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
          applicano un turn over pari al trenta  per  cento  fino  al
          conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
          trattamento accessorio del personale  di  cui  all'articolo
          23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
          e' adeguato, in aumento o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
          2018, del fondo per la contrattazione  integrativa  nonche'
          delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione
          organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
          il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 
                1-ter.  L'articolo  1,  comma  421,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, e' abrogato. Fermo  restando  quanto
          previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi  di
          personale a tempo determinato nel limite del 50  per  cento
          della spesa sostenuta per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. 
                2. A decorrere dalla data individuata dal decreto  di
          cui al presente comma, anche per le  finalita'  di  cui  al
          comma 1,  i  comuni  possono  procedere  ad  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato in  coerenza  con  i  piani
          triennali dei fabbisogni di personale e fermo  restando  il
          rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
          dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
          tutto  il  personale  dipendente,  al  lordo  degli   oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione,  non  superiore  al
          valore soglia definito come percentuale, differenziata  per
          fascia demografica,  della  media  delle  entrate  correnti
          relative agli ultimi tre rendiconti approvati,  considerate
          al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
          bilancio di previsione.  Con  decreto  del  Ministro  della
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sono individuate  le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per i comuni che si  collocano  al  di  sotto  del
          valore soglia prossimo al valore medio, nonche'  un  valore
          soglia superiore cui convergono i comuni con una  spesa  di
          personale eccedente la predetta soglia superiore. I  comuni
          che registrano un rapporto  compreso  tra  i  due  predetti
          valori  soglia  non  possono  incrementare  il  valore  del
          predetto  rapporto   rispetto   a   quello   corrispondente
          registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
          I comuni con popolazione  fino  a  5.000  abitanti  che  si
          collocano al di sotto del valore soglia  di  cui  al  primo
          periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
          dell'articolo  32  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  al  solo  fine  di
          consentire  l'assunzione  di  almeno  una  unita'   possono
          incrementare la spesa di personale  a  tempo  indeterminato
          oltre la predetta soglia  di  un  valore  non  superiore  a
          quello stabilito con decreto di  cui  al  secondo  periodo,
          collocando tali unita' in comando presso le  corrispondenti
          unioni con oneri a carico delle medesime,  in  deroga  alle
          vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
          di  personale.  I   predetti   parametri   possono   essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra  la  spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia  superiore  adottano  un
          percorso  di  graduale  riduzione  annuale   del   suddetto
          rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del  predetto
          valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al
          100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
          un rapporto superiore al valore soglia superiore  applicano
          un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
          predetto valore soglia superiore. Il limite al  trattamento
          accessorio del personale di cui all'articolo 23,  comma  2,
          del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
          in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
          valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del  fondo
          per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
          remunerare  gli  incarichi  di   posizione   organizzativa,
          prendendo a riferimento come base di calcolo  il  personale
          in servizio al 31 dicembre 2018. 
                2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1  della  legge  30
          dicembre  2018,  n.  145,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) le  parole:  «ed  educativo,  anche  degli  enti
          locali» sono soppresse; 
                  b) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «I
          commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle  assunzioni
          del personale educativo degli enti locali». 
                2-ter. Gli enti locali procedono alle  assunzioni  di
          cui all'articolo 1, comma  366,  della  legge  30  dicembre
          2018, n. 145,  anche  utilizzando  le  graduatorie  la  cui
          validita' sia stata prorogata ai sensi del  comma  362  del
          medesimo articolo 1. 
                2-quater.  Il  comma  2  dell'articolo   14-ter   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  e'
          abrogato.». 
              Il testo dell'articolo 6  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle Note all'art. 1. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  91  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art. 91 (Assunzioni). - 1. Gli enti locali  adeguano
          i propri ordinamenti ai  principi  di  funzionalita'  e  di
          ottimizzazione delle risorse per il migliore  funzionamento
          dei   servizi   compatibilmente   con   le   disponibilita'
          finanziarie e di bilancio.  Gli  organi  di  vertice  delle
          amministrazioni  locali  sono  tenuti  alla  programmazione
          triennale del fabbisogno di  personale,  comprensivo  delle
          unita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  finalizzata
          alla riduzione programmata delle spese del personale. 
                2.  Gli  enti  locali,  ai  quali  non  si  applicano
          discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano  le
          proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi  di
          riduzione  complessiva  della  spesa   di   personale,   in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto  legislativo  27
          dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili
          anche mediante l'incremento della  quota  di  personale  ad
          orario  ridotto  o   con   altre   tipologie   contrattuali
          flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con  gli
          obiettivi della programmazione e giustificate dai  processi
          di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 
                3. Gli enti locali che non versino  nelle  situazioni
          strutturalmente  deficitarie  possono  prevedere   concorsi
          interamente riservati  al  personale  dipendente,  solo  in
          relazione a  particolari  profili  o  figure  professionali
          caratterizzati   da    una    professionalita'    acquisita
          esclusivamente all'interno dell'ente. 
                4. Per gli enti  locali  le  graduatorie  concorsuali
          rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di
          pubblicazione per l'eventuale copertura dei  posti  che  si
          venissero a rendere successivamente vacanti e  disponibili,
          fatta  eccezione  per  i  posti  istituiti  o   trasformati
          successivamente all'indizione del concorso medesimo.». 
              Il testo del comma 3-bis dell'articolo  12  del  citato
          decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 5.