Art. 25 
 
        Disposizioni di competenza del Ministero della salute 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  dopo  il
comma  435  e'  inserito  il  seguente:  «435-bis.  Per  le  medesime
finalita' di cui al comma 435, in deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75, le risorse relative ai  fondi  contrattuali  per  il  trattamento
economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e
delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e  di  18  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti  dal  presente
comma si provvede nell'ambito delle  risorse  del  ((Fondo  sanitario
nazionale,)) senza ulteriori oneri a carico della  finanza  pubblica,
fermo restando il rispetto del limite relativo  all'incremento  della
spesa  di  personale  di  cui  al  secondo  periodo,  del   comma   1
dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.». 
  2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) con un importo annuale pari  ad  ((euro  2.000.000))  per
ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui: 
  1) per il 20 per cento da destinare alle regioni ed  alle  province
autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  per  il
finanziamento  di  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento  per  gli
operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi  dell'articolo  20,
comma 2; 
  2) per l'80 per cento da destinare  agli  istituti  zooprofilattici
sperimentali, ((agli enti pubblici di  ricerca  e  alle  universita',
individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,))  per  l'attivita'  di
ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.». 
  ((2-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.
26, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il  Ministro  della  salute  invia
alle  Camere  una  relazione   sullo   stato   delle   procedure   di
sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle  sostanze  d'abuso,
anche al fine di evidenziare le tipologie  di  sostanze  che  possono
essere oggetto di programmi  di  ricerca  alternativi  e  sostitutivi
della sperimentazione animale».)) 
  3. Agli oneri di cui al comma 2,  pari  a  ((euro  2.000.000))  per
ciascuno  degli  anni  dal  2020  al  2022,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa
europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre  2012,  n.
234. 
  4. All'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
dopo le parole «che abbia maturato» sono  inserite  le  seguenti:  «,
alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti  maturati  al
31 dicembre 2017»; e le parole «negli ultimi cinque» sono  sostituite
dalle seguenti: «negli ultimi sette». 
  ((4-bis. All'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19  agosto  2016,
n. 167, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di  prima
applicazione, la revisione di cui al  presente  comma  e'  completata
entro il 30 giugno 2020». 
  4-ter. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167,
le parole: «e in 29.715.000 euro annui a  decorrere  dall'anno  2019»
sono sostituite dalle seguenti: «,  in  29.715.000  euro  per  l'anno
2019, in 31.715.000 euro per l'anno 2020 e in 33.715.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2021» e le parole: «e  19.715.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno  2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  a
19.715.000 euro per l'anno 2019, a 21.715.000 euro per l'anno 2020  e
a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021». 
  4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma
4-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento    relativo    al    Ministero     della     salute.
Conseguentemente,  il  livello  del  finanziamento   del   fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 4  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021. 
  4-quinquies. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15
marzo 2010, n. 38, dopo la  parola:  «geriatria,»  sono  inserite  le
seguenti: «medicina di comunita' e delle cure primarie,». 
  4-sexies. Per l'attuazione  della  disposizione  di  cui  al  comma
4-quinquies, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, il  Ministero  della
salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle  relative
alle discipline equipollenti e affini  per  l'accesso  del  personale
medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale. 
  4-septies. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  2019,  n.  60,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «di ciascuna regione e provincia autonoma
di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del
fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma  restando
la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da
ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e  di  Bolzano»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle regioni,  nell'ambito  del  livello
del finanziamento del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  cui
concorre lo Stato e ferma  restando  la  compatibilita'  finanziaria,
sulla base degli indirizzi regionali»; 
  b) al comma 3, le parole: «e le provincie autonome di Trento  e  di
Bolzano» sono soppresse; 
  c) al comma 4, le parole: «e le provincie autonome di Trento  e  di
Bolzano» sono soppresse; 
  d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria  delle  regioni  e  delle
province autonome che  provvedono  al  finanziamento  del  fabbisogno
complessivo del Servizio  sanitario  nazionale  nel  loro  territorio
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato». 
  4-octies. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti  da
malattia oncologica, le risorse di cui  all'articolo  1,  comma  338,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2  milioni
di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari
a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. 
  4-novies. In relazione ai rapporti tra le universita' statali e  il
Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso  la  costituzione
di  aziende  ospedaliero-universitarie  di  cui  all'articolo  2  del
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2029 e' autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro
annui in favore delle universita' statali, a titolo di concorso  alla
copertura degli  oneri  connessi  all'uso  dei  beni  destinati  alle
attivita' assistenziali di cui all'articolo 8, comma  4,  del  citato
decreto legislativo n. 517  del  1999.  L'attribuzione  del  predetto
finanziamento  e'   condizionata   alla   costituzione   dell'azienda
ospedaliero-universitaria   con   legge   regionale   nonche'    alla
sottoscrizione, entro centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui
all'articolo 1 del medesimo decreto  legislativo  n.  517  del  1999,
comprensivo della regolazione consensuale  di  eventuali  contenziosi
pregressi. 
  4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede  alla  ripartizione  del
finanziamento di cui al comma 4-novies. 
  4-undecies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al  comma
4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni  dal
2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui  all'articolo
1, commi 34 e 34-bis,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4-duodecies.  Al  fine  di  promuovere  le  attivita'  di   ricerca
scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure  professionali
nell'ambito clinico e della  ricerca  attraverso  l'instaurazione  di
rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  presso  le   strutture
sanitarie  che  svolgono  attivita'  di  ricerca  e   didattica,   ai
policlinici universitari non costituiti  in  azienda  e'  attribuito,
nell'ambito delle attivita' istituzionali esercitate  non  in  regime
d'impresa, un contributo, nella forma di credito d'imposta,  per  gli
anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2021
al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano  di  personale
assunto a tempo indeterminato in  misura  non  inferiore  all'85  per
cento del personale in servizio  in  ciascun  periodo  d'imposta  nel
quale e' utilizzato il credito d'imposta. 
  4-terdecies. Il credito d'imposta di cui al  comma  4-duodecies  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Al  credito
d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. 
  4-quaterdecies.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze,  sono  definite  le  modalita'  di  concessione  e  di
fruizione del credito d'imposta, che garantiscono anche  il  rispetto
del limite di spesa di cui al comma 4-duodecies,  tenendo  conto  del
carattere  non  lucrativo  del  beneficiario.  La   sussistenza   dei
requisiti  per  l'ammissione  a  fruire  del  credito  d'imposta   e'
certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro
soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali. 
  4-quinquiesdecies. All'onere di cui al comma 4-duodecies, pari a  5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2021 al  2023,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5  dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato  di
previsione della spesa del Ministero della salute. 
  4-sexiesdecies.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  41  del
          decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26  (Attuazione  della
          direttiva  2010/63/UE  sulla   protezione   degli   animali
          utilizzati  a  fini  scientifici),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 41 (Disposizioni finanziarie). - 1. (Omissis). 
                2. All'onere derivante dall'attuazione  dell'articolo
          37, comma 1, si provvede: 
                  a) sulla base di quanto disposto dall'articolo  13,
          comma 1, lettera i), della legge 6 agosto 2013, n. 96,  con
          le risorse  di  cui  all'articolo  40,  comma  25,  per  lo
          sviluppo e la ricerca di  approcci  alternativi,  idonei  a
          fornire  lo  stesso  livello  o  un   livello   piu'   alto
          d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano
          animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un
          minor numero di animali o  che  comportano  procedure  meno
          dolorose; 
                  b) con l'importo pari a  euro  52.500  a  decorrere
          dall'anno   2014,   mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12,  comma
          2, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni; 
                  c) con un importo annuale pari  ad  euro  1.000.000
          per ciascuno degli anni del triennio  2014-2016,  a  valere
          sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo  5
          della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente
          versamento  all'entrata  del   bilancio   dello   Stato   e
          successiva  riassegnazione,  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, ad apposito  capitolo  dello
          stato di previsione del Ministero, di cui: 
                    1) per il 50 per cento da destinare alle  regioni
          ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da
          effettuare con decreto del Ministro,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  per
          il finanziamento di corsi di  formazione  ed  aggiornamento
          per gli operatori degli stabilimenti autorizzati  ai  sensi
          dell'articolo 20, comma 2; 
                    2) per il 50 per cento da destinare agli istituti
          zooprofilattici sperimentali per l'attivita' di  ricerca  e
          sviluppo dei metodi alternativi; 
                  c-bis)  con  un  importo  annuale  pari   ad   euro
          2.000.000 per ciascuno degli anni del  triennio  2020-2022,
          di cui: 
                    1) per il 20 per cento da destinare alle  regioni
          ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da
          effettuare con decreto del Ministro,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  per
          il finanziamento di corsi di  formazione  ed  aggiornamento
          per gli operatori degli stabilimenti autorizzati  ai  sensi
          dell'articolo 20, comma 2; 
                    2) per l'80 per cento da destinare agli  istituti
          zooprofilattici sperimentali, agli enti pubblici di ricerca
          e alle universita', individuati con  decreto  del  Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'universita'
          e della ricerca, per l'attivita' di ricerca e sviluppo  dei
          metodi alternativi. 
                (Omissis).». 
              Il testo dell'articolo 42  del  decreto  legislativo  4
          marzo 2014, n. 26, come modificato dal  presente  articolo,
          e' riportato nelle Note all'art. 5. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 41-bis  della
          legge 24  dicembre  2012,  n.  234  (Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
                «Art.  41-bis  (Fondo  per   il   recepimento   della
          normativa  europea).  -  1.  Al  fine  di   consentire   il
          tempestivo  adeguamento   dell'ordinamento   interno   agli
          obblighi imposti dalla normativa europea, nei  soli  limiti
          occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi  e  in
          quanto non sia possibile farvi  fronte  con  i  fondi  gia'
          assegnati alle competenti amministrazioni,  e'  autorizzata
          la spesa di 10 milioni di euro per  l'anno  2015  e  di  50
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
                2. Per le finalita' di cui al comma  1  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese
          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
                3. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
          all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile  1987,  n.
          183, e, quanto a 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2016,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
                4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              Si riporta il testo del comma 432 dell'articolo 1 della
          citata legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «432.  In   sede   di   prima   applicazione,   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          sezione del contratto collettivo del  comparto  Sanita'  di
          cui al comma 423,  il  personale  in  servizio  presso  gli
          Istituti alla data del 31 dicembre 2017,  con  rapporti  di
          lavoro  flessibile  instaurati  a  seguito   di   procedura
          selettiva  pubblica  ovvero  titolare,  alla  data  del  31
          dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti  a
          seguito  di  procedura  selettiva   pubblica,   che   abbia
          maturato, alla data del 31 dicembre  2019,  fatti  salvi  i
          requisiti maturati al 31  dicembre  2017  un'anzianita'  di
          servizio ovvero sia stato titolare di borsa  di  studio  di
          almeno tre anni negli ultimi sette, puo' essere assunto con
          contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato   secondo   la
          disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e
          secondo le modalita' e i criteri stabiliti con  il  decreto
          del Ministro della salute di cui al comma 427.». 
              Si riporta il testo  dell'articolo  4  della  legge  19
          agosto  2016,  n.   167   (Disposizioni   in   materia   di
          accertamenti  diagnostici  neonatali  obbligatori  per   la
          prevenzione  e   la   cura   delle   malattie   metaboliche
          ereditarie), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Protocollo operativo per la  gestione  degli
          screening  neonatali).  -  1.  Il  Ministro  della  salute,
          acquisito il parere dell'Istituto superiore  di  sanita'  e
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          nonche'  delle  societa'   scientifiche   di   riferimento,
          predispone un protocollo operativo per  la  gestione  degli
          screening neonatali nel quale sono  definite  le  modalita'
          della presa in carico del paziente positivo allo  screening
          neonatale e dell'accesso alle terapie. 
                2.  L'Agenzia  nazionale  per  i   servizi   sanitari
          regionali (Age.na.s.) compie una valutazione di HTA (Health
          technology assessment) su quali tipi di screening neonatale
          effettuare. 
                2-bis. Il Ministero della salute,  avvalendosi  della
          collaborazione   dell'Istituto   superiore   di    sanita',
          dell'Age.na.s., delle regioni e delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, sentite le  societa'  scientifiche  di
          settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la
          lista delle patologie da ricercare attraverso lo  screening
          neonatale, in  relazione  all'evoluzione  nel  tempo  delle
          evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico  per
          le  malattie  genetiche  ereditarie.  In  sede   di   prima
          applicazione, la revisione di  cui  al  presente  comma  e'
          completata entro il 30 giugno 2020. 
                3. Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti derivanti dal presente articolo con le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.». 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  6  della
          citata legge 19 agosto 2016, n. 167, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  6  (Disposizioni  di  attuazione  e  copertura
          finanziaria). - 1. (Omissis). 
                2.   Alla    copertura    degli    oneri    derivanti
          dall'attuazione del comma 1, valutati  in  25.715.000  euro
          annui per il triennio 2016-2018,  in  29.715.000  euro  per
          l'anno 2019, in  31.715.000  euro  per  l'anno  2020  e  in
          33.715.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si
          provvede, quanto a 15.715.000 euro annui  per  il  triennio
          2016-2018, a 19.715.000 euro per l'anno 2019, a  21.715.000
          euro per l'anno 2020 e a 23.715.000 euro annui a  decorrere
          dall'anno 2021, mediante la procedura di  cui  all'articolo
          1, comma 554, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  nel
          rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e,
          quanto  a  10  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  come
          incrementata dall'articolo 1, comma  167,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  5  della
          legge 15 marzo 2010,  n.  38  (Disposizioni  per  garantire
          l'accesso alle cure palliative e alla terapia del  dolore),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Reti nazionali per le cure palliative e  per
          la terapia del dolore). - 1. (Omissis). 
                2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge  in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  su
          proposta del Ministro della  salute,  sono  individuate  le
          figure   professionali   con   specifiche   competenze   ed
          esperienza nel campo delle cure palliative e della  terapia
          del dolore, anche per l'eta'  pediatrica,  con  particolare
          riferimento ai medici di  medicina  generale  e  ai  medici
          specialisti  in  anestesia   e   rianimazione,   geriatria,
          medicina di comunita' e delle  cure  primarie,  neurologia,
          oncologia,   radioterapia,   pediatria,   ai   medici   con
          esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative
          e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi
          e  agli  assistenti  sociali  nonche'  alle  altre   figure
          professionali ritenute essenziali. Con il medesimo  accordo
          sono altresi' individuate le tipologie di  strutture  nelle
          quali le  due  reti  si  articolano  a  livello  regionale,
          nonche' le modalita' per assicurare il coordinamento  delle
          due reti a livello nazionale e regionale. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 11 del  decreto-legge
          30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 25 giugno 2019, n. 60  (Misure  emergenziali  per  il
          servizio sanitario della Regione Calabria  e  altre  misure
          urgenti  in  materia  sanitaria),  come  modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 11 (Disposizioni in materia di personale  e  di
          nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
          decorrere dal 2019, la spesa per il  personale  degli  enti
          del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
          del livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
          nazionale standard cui concorre lo Stato e  ferma  restando
          la compatibilita' finanziaria, sulla base  degli  indirizzi
          regionali  e  in  coerenza  con  i  piani   triennali   dei
          fabbisogni di personale, non puo' superare il valore  della
          spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
          di  verifica  degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12
          dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se  superiore,
          il valore della spesa prevista dall'articolo 2,  comma  71,
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  I  predetti  valori
          sono incrementati annualmente, a livello regionale,  di  un
          importo pari al  5  per  cento  dell'incremento  del  Fondo
          sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.  Nel
          triennio 2019-2021 la predetta percentuale e'  pari  al  10
          per cento per  ciascun  anno.  Per  il  medesimo  triennio,
          qualora nella singola Regione emergano oggettivi  ulteriori
          fabbisogni di personale rispetto alle facolta' assunzionali
          consentite dal presente articolo,  valutati  congiuntamente
          dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e  dal
          Comitato permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei
          livelli essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla
          medesima Regione un'ulteriore variazione del  5  per  cento
          dell'incremento  del  Fondo  sanitario  regionale  rispetto
          all'anno   precedente,   fermo   restando    il    rispetto
          dell'equilibrio  economico  e  finanziario   del   Servizio
          sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il
          trattamento  accessorio  del  personale,  il  cui   limite,
          definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
          25 maggio 2017,  n.  75,  e'  adeguato,  in  aumento  o  in
          diminuzione, per garantire l'invarianza  del  valore  medio
          pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento
          come base  di  calcolo  il  personale  in  servizio  al  31
          dicembre 2018. Dall'anno 2021,  i  predetti  incrementi  di
          spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia  per
          la determinazione del fabbisogno di  personale  degli  enti
          del Servizio sanitario nazionale, in  coerenza  con  quanto
          stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70,  e
          con l'articolo 1, comma 516, lettera  c),  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145. 
                2. Ai fini del comma 1, la spesa e'  considerata,  al
          lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,  per  il
          personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,  a
          tempo   determinato,   di   collaborazione   coordinata   e
          continuativa e di personale che presta servizio  con  altre
          forme di rapporto di lavoro flessibile o  con  convenzioni.
          La predetta spesa  e'  considerata  al  netto  degli  oneri
          derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico  di
          finanziamenti  comunitari  o  privati   e   relativi   alle
          assunzioni  a  tempo  determinato   e   ai   contratti   di
          collaborazione coordinata e continuativa  per  l'attuazione
          di progetti di ricerca finanziati  ai  sensi  dell'articolo
          12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
                3. Le regioni, previo accordo  da  definirsi  con  il
          Ministero della salute  ed  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, possono ulteriormente incrementare i  limiti
          di spesa di cui al comma 1, di un ammontare  non  superiore
          alla riduzione strutturale della spesa gia'  sostenuta  per
          servizi  sanitari  esternalizzati  prima  dell'entrata   in
          vigore del presente decreto. 
                4. Le disposizioni di cui all'articolo 2,  comma  73,
          della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  si  applicano  con
          riferimento a quanto previsto  dal  presente  articolo.  Le
          regioni indirizzano e coordinano la spesa dei  propri  enti
          del servizio sanitario in conformita' a quanto e'  previsto
          dal comma 1. 
                4.1.  Resta  ferma  l'autonomia   finanziaria   delle
          regioni  e  delle  province  autonome  che  provvedono   al
          finanziamento  del  fabbisogno  complessivo  del   Servizio
          sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto
          a carico del bilancio dello Stato. 
                4-bis. 
                4-ter. All'articolo 1,  comma  174,  della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al quinto periodo: 
                    1) le parole: «il blocco automatico del turn over
          del personale del servizio sanitario regionale fino  al  31
          dicembre dell'anno successivo a quello di  verifica,»  sono
          soppresse; 
                    2) le parole:  «per  il  medesimo  periodo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «fino al 31  dicembre  dell'anno
          successivo a quello di verifica»; 
                  b)  al  sesto  periodo,  le  parole:  «del   blocco
          automatico del turn over e» sono soppresse; 
                  c) al settimo periodo,  le  parole:  «dei  predetti
          vincoli» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  predetto
          vincolo». 
                4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente: 
                  «2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2  e'
          istituita un'apposita sezione dedicata ai  soggetti  idonei
          alla nomina  di  direttore  generale  presso  gli  Istituti
          zooprofilattici sperimentali, aventi  i  requisiti  di  cui
          all'articolo  11,  comma  6,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 28 giugno 2012, n. 106». 
                4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo,
          del decreto legislativo 28 giugno 2012,  n.  106,  dopo  le
          parole:  «sicurezza  degli  alimenti»  sono   aggiunte   le
          seguenti: «e,  specificamente,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni;  b)
          diploma di  laurea  rilasciato  ai  sensi  dell'ordinamento
          previgente alla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,
          ovvero laurea specialistica  o  magistrale;  c)  comprovata
          esperienza dirigenziale, almeno quinquennale,  nel  settore
          della  sanita'  pubblica   veterinaria   nazionale   ovvero
          internazionale  e  della  sicurezza   degli   alimenti,   o
          settennale in altri settori,  con  autonomia  gestionale  e
          diretta responsabilita' delle  risorse  umane,  tecniche  e
          finanziarie, maturata nel settore pubblico  o  nel  settore
          privato;  d)   master   o   specializzazione   di   livello
          universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria  o
          igiene e sicurezza degli alimenti». 
                5.  Nelle  more  della   formazione   della   sezione
          dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n.  171,  introdotto  dal  comma
          4-quater del presente articolo, e comunque  entro  diciotto
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  i  direttori  generali
          degli istituti zooprofilattici sperimentali  sono  nominati
          ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
          28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui  al
          citato articolo 11, comma 6,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 106 del  2012,  come  modificato  dal  comma
          4-quinquies del presente articolo. 
                5-bis. Nelle more  della  revisione  dei  criteri  di
          selezione dei direttori generali degli  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale, fermo restando,  per  le  regioni  non
          sottoposte alla disciplina dei  piani  di  rientro,  quanto
          previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo  4  agosto
          2016, n. 171, nelle  regioni  commissariate  ai  sensi  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  novembre  2007,  n.  222,  e
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  per  diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, la rosa  dei  candidati  e'  proposta
          secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
          maggiormente coerenti con le caratteristiche  dell'incarico
          da attribuire. Entro i medesimi limiti  temporali,  per  le
          regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il
          presidente della regione effettua  la  scelta,  nell'ambito
          della predetta graduatoria di merito,  anche  prescindendo,
          previa adeguata motivazione, dal  relativo  ordine.  Previo
          accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina  prevista
          dal  primo  periodo  del  presente  comma  per  le  regioni
          commissariate puo' essere estesa alle regioni sottoposte ai
          piani di rientro.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 338 dell'articolo
          1 della citata legge n. 205 del 2017: 
                «338. Per il triennio 2018-2020 e' istituito un fondo
          per  l'assistenza   dei   bambini   affetti   da   malattia
          oncologica, con una dotazione di un milione di  euro  annui
          per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di  euro
          per l'anno 2020. Al fondo possono accedere le  associazioni
          che   svolgono   attivita'   di   assistenza   psicologica,
          psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei
          bambini  affetti  da  malattia  oncologica  e  delle   loro
          famiglie. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di  cui
          al primo periodo, e' disciplinato con regolamento  adottato
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.». 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 1,  2  e  8,
          comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1999,  n.  517
          (Disciplina dei rapporti fra Servizio  sanitario  nazionale
          ed  universita',  a  norma  dell'articolo  6  della  L.  30
          novembre 1998, n. 419): 
                «Art. 1 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale  e
          universita'). - 1. L'attivita' assistenziale necessaria per
          lo svolgimento dei compiti istituzionali delle  universita'
          e' determinata nel quadro della programmazione nazionale  e
          regionale in modo da  assicurarne  la  funzionalita'  e  la
          coerenza con le esigenze della didattica e  della  ricerca,
          secondo  specifici  protocolli  d'intesa  stipulati   dalla
          Regione con le universita' ubicate nel proprio territorio. 
                2. I protocolli d'intesa  di  cui  al  comma  1  sono
          stipulati in conformita' ad apposite linee guida  contenute
          in atti di indirizzo e coordinamento emanati,  su  proposta
          dei  Ministri  della  sanita',  dell'universita'  e   della
          ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 8
          della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base  dei  seguenti
          criteri e principi direttivi: 
                  a)   promuovere   e   disciplinare   l'integrazione
          dell'attivita' assistenziale, formativa e  di  ricerca  tra
          Servizio sanitario nazionale e universita'; 
                  b) informare  i  rapporti  tra  Servizio  sanitario
          nazionale  e   universita'   al   principio   della   leale
          cooperazione; 
                  c) definire le linee generali della  partecipazione
          delle universita' alla programmazione sanitaria regionale; 
                  d) indicare i parametri per l'individuazione  delle
          attivita'  e  delle  strutture   assistenziali   complesse,
          funzionali alle esigenze di  didattica  e  di  ricerca  dei
          corsi di laurea della facolta'  di  medicina  e  chirurgia,
          delle aziende di cui all'articolo 2, nonche' delle  Aziende
          USL  per  quanto  concerne  le  attivita'  di  prevenzione,
          secondo   criteri    di    essenzialita'    ed    efficacia
          assistenziale, di economicita' nell'impiego  delle  risorse
          professionali e di funzionalita' e coerenza con le esigenze
          di ricerca e di didattica dei predetti corsi.  Le  medesime
          attivita' e strutture tengono anche conto delle funzioni di
          supporto   allo   svolgimento   dei   corsi   di    diploma
          universitario e di  specializzazione,  nel  rispetto  delle
          attribuzioni del Servizio sanitario e delle universita'  di
          cui agli articoli 6, commi 2 e 3, e 16-sexies  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni, nonche' di cui  al  Titolo  VI  del  decreto
          legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per quanto concerne  la
          formazione  dei  medici   specialisti   e   del   personale
          infermieristico, tecnico e della riabilitazione. 
                  e) definire, con riferimento ai parametri di cui al
          primo ed al secondo periodo della  lettera  d),  il  volume
          ottimale di attivita' ed il numero massimo di posti letto e
          di strutture assistenziali  anche  in  rapporto  al  numero
          degli studenti iscritti ai corsi di laurea  della  facolta'
          di medicina e chirurgia ed  alle  esigenze  della  ricerca,
          prevedendo  inoltre  i  criteri  e  le  modalita'  per   il
          progressivo  adeguamento  agli  standard   fissati   e   la
          contestuale riduzione dei posti letto, anche in  attuazione
          del Piano sanitario regionale. 
                3.  I  protocolli  d'intesa  di  cui   al   comma   1
          stabiliscono altresi', anche sulla  base  della  disciplina
          regionale di cui all'articolo 2,  comma  2-sexies,  lettera
          b), del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni, criteri generali per  l'adozione,
          da parte  del  direttore  generale  delle  aziende  di  cui
          all'articolo 2, degli atti normativi interni, ivi  compreso
          l'atto aziendale previsto dall'articolo 3. 
                4. In  caso  di  mancato  raggiungimento  dell'intesa
          entro novanta  giorni  dalla  trasmissione  della  proposta
          regionale del protocollo d'intesa di cui  al  comma  1,  si
          applica la  procedura  sostitutiva  prevista  dal  comma  4
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 502, e successive modificazioni. La  medesima  procedura
          si applica altresi'  ove  la  proposta  regionale  non  sia
          trasmessa entro novanta giorni dall'entrata in  vigore  del
          Piano sanitario regionale. 
                5. I commi 1 degli articoli 6  e  6-bis  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni sono abrogati. Il termine previsto dai  commi
          2 e 3 del predetto articolo 6-bis e' differito alla data di
          entrata in vigore dell'atto di  indirizzo  e  coordinamento
          previsto dal comma 2.» 
                «Art. 2 (Aziende ospedaliero-universitarie). - 1.  La
          collaborazione   fra   Servizio   sanitario   nazionale   e
          universita', si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4,
          ultimo     periodo,     e     5,     attraverso     aziende
          ospedaliero-universitarie,  aventi  autonoma   personalita'
          giuridica, le quali  perseguono  le  finalita'  di  cui  al
          presente articolo. 
                2.  Per  un  periodo  transitorio  di  quattro   anni
          dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  le  aziende
          ospedaliero-universitarie    si    articolano,    in    via
          sperimentale, in due tipologie organizzative: 
                  a) aziende ospedaliere costituite in  seguito  alla
          trasformazione  dei  policlinici  universitari  a  gestione
          diretta,  denominate  aziende   ospedaliere   universitarie
          integrate con il Servizio sanitario nazionale; 
                  b)   aziende   ospedaliere   costituite    mediante
          trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la
          prevalenza del corso di laurea  in  medicina  e  chirurgia,
          anche operanti in strutture di pertinenza dell'universita',
          denominate aziende ospedaliere integrate con l'universita'. 
                3. A1 termine  del  quadriennio  di  sperimentazione,
          alle aziende di cui al comma 1  si  applica  la  disciplina
          prevista  dal  presente  decreto,  salvo  gli   adattamenti
          necessari,   in   base    anche    ai    risultati    della
          sperimentazione, per pervenire al modello  aziendale  unico
          di   azienda   ospedaliero-universitaria.   Gli   eventuali
          adattamenti  sono  definiti  con  atto   di   indirizzo   e
          coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della  legge
          15 marzo 1997,  n.  59,  su  proposta  dei  Ministri  della
          sanita' e  dell'universita'  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica e, ove necessario, con  apposito  provvedimento
          legislativo. 
                4. Per le  attivita'  assistenziali  essenziali  allo
          svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e  di
          ricerca dell'universita' di cui all'articolo 1, la  regione
          e l'universita' individuano,  in  conformita'  alle  scelte
          definite  dal  Piano  sanitario  regionale,  l'azienda   di
          riferimento di cui ai  commi  1  e  2.  Tali  aziende  sono
          caratterizzate  da  unitarieta'  strutturale  e  logistica.
          Qualora nell'azienda di riferimento non  siano  disponibili
          specifiche strutture essenziali per l'attivita'  didattica,
          l'universita' concorda  con  la  regione,  nell'ambito  dei
          protocolli di intesa, l'utilizzazione  di  altre  strutture
          pubbliche. 
                5. Le universita' concordano altresi' con la regione,
          nell'ambito  dei  protocolli   d'intesa,   ogni   eventuale
          utilizzazione,  tramite  l'azienda   di   riferimento,   di
          specifiche strutture assistenziali  private,  purche'  gia'
          accreditate  e  qualora  non  siano  disponibili  strutture
          nell'azienda di riferimento e, in  via  subordinata,  nelle
          altre strutture pubbliche di cui al comma 4. 
                6.  Le  aziende  di  cui  ai  commi  1  e  2  operano
          nell'ambito  della  programmazione  sanitaria  nazionale  e
          regionale e concorrono entrambe sia al raggiungimento degli
          obiettivi  di  quest'ultima,  sia  alla  realizzazione  dei
          compiti istituzionali dell'universita',  in  considerazione
          dell'apporto  reciproco  tra  le  funzioni   del   Servizio
          sanitario nazionale  e  quelle  svolte  dalle  facolta'  di
          medicina e chirurgia.  Le  attivita'  assistenziali  svolte
          perseguono  l'efficace  e  sinergica  integrazione  con  le
          funzioni istituzionali  dell'universita',  sulla  base  dei
          principi   e   delle   modalita'   proprie   dell'attivita'
          assistenziale del Servizio sanitario nazionale, secondo  le
          specificazioni definite nel presente decreto. 
                7. Le aziende ospedaliere integrate con l'universita'
          di cui al comma 2, lettera b), sono costituite  secondo  il
          procedimento   previsto   nell'articolo   4   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502   e   successive
          modificazioni; la proposta regionale e' formulata  d'intesa
          con l'universita'. Le modalita' organizzative e  gestionali
          di tali aziende sono disciplinate dal  decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salve
          le specifiche disposizioni contenute nel presente decreto. 
                8. Le aziende ospedaliere universitarie integrate con
          il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2,  lettera
          a) sono costituite, con  autonoma  personalita'  giuridica,
          dall'universita',  d'intesa  con  la  regione,  ed  operano
          secondo modalita' organizzative  e  gestionali  determinate
          dall'azienda in analogia alle disposizioni  degli  articoli
          3, 3-bis, 3-ter e 4 del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,   salve   le
          specifiche disposizioni contenute nel presente decreto. 
                9. Alle aziende di cui ai commi 1 e  2  si  applicano
          gli  articoli  8-bis,  8-ter   e   8-quater   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto. 
                10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo  4  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni.» 
                «Art. 8 (Norme transitorie e finali). - (Omissis). 
                4.  I   protocolli   di   intesa   regolamentano   il
          trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni  attualmente
          utilizzati dai policlinici universitari, secondo i seguenti
          criteri: 
                  a) concessione a titolo gratuito alle nuove aziende
          di cui all'articolo  2,  comma  2,  dei  beni  demaniali  o
          comunque in  uso  gratuito  e  perpetuo  alle  universita',
          nonche'  dei  beni  immobili   e   mobili   di   proprieta'
          dell'universita',  gia'  destinati   in   modo   prevalente
          all'attivita' assistenziale, con oneri  di  manutenzione  a
          carico delle aziende citate e con vincolo  di  destinazione
          ad  attivita'  assistenziale,  previa  individuazione   dei
          singoli beni con un apposito protocollo di  intesa  o  atto
          aggiuntivo al medesimo. Alla cessazione della  destinazione
          ad attivita' assistenziale  il  bene  rientra  nella  piena
          disponibilita' dell'universita'. Il bene e'  valutato  come
          apporto patrimoniale ai sensi dell'articolo 7, comma 1; 
                  b)  successione  delle   nuove   aziende   di   cui
          all'articolo 2, comma 2, alle universita' nei  rapporti  di
          locazione per gli immobili locati. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo  vigente  dei  commi  34  e  34-bis
          dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662
          (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): 
                «34.  Ai  fini  della  determinazione   della   quota
          capitaria, in sede  di  ripartizione  del  Fondo  sanitario
          nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  il  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE), su proposta  del  Ministro
          della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, stabilisce i  pesi  da  attribuire  ai
          seguenti elementi:  popolazione  residente,  frequenza  dei
          consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di  mortalita'
          della  popolazione,  indicatori  relativi   a   particolari
          situazioni territoriali ritenuti utili al fine di  definire
          i   bisogni   sanitari   delle   regioni   ed    indicatori
          epidemiologici  territoriali.  Il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  della  sanita',  d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  puo'  vincolare
          quote del Fondo sanitario nazionale alla  realizzazione  di
          specifici obiettivi  del  Piano  sanitario  nazionale,  con
          priorita'  per  i  progetti  sulla  tutela   della   salute
          materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
          anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione,  e
          in particolare alla prevenzione delle malattie  ereditarie,
          nonche' alla realizzazione  degli  obiettivi  definiti  dal
          Patto per  la  salute  purche'  relativi  al  miglioramento
          dell'erogazione  dei  LEA.  Nell'ambito  della  prevenzione
          delle  malattie   infettive   nell'infanzia   le   regioni,
          nell'ambito delle loro disponibilita'  finanziarie,  devono
          concedere gratuitamente i vaccini per le  vaccinazioni  non
          obbligatorie     quali     antimorbillosa,     antirosolia,
          antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo  B  quando
          queste vengono  richieste  dai  genitori  con  prescrizione
          medica. Di tale norma possono  usufruire  anche  i  bambini
          extracomunitari non residenti sul territorio nazionale. 
                34-bis.  Per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di
          carattere prioritario e di rilievo nazionale  indicati  nel
          comma 34 le  regioni  elaborano  specifici  progetti  sulla
          scorta di linee guida proposte  dal  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche  sociali  ed  approvate  con
          Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. La Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, su proposta del Ministro della sanita',  individua
          i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le  quote  a
          tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale  ai  sensi
          del comma 34. Le regioni impegnate  nei  Piani  di  rientro
          individuano i progetti da realizzare in  coerenza  con  gli
          obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
          ammissione  al  finanziamento  e'  valida  per   le   linee
          progettuali attuative del Piano  sanitario  nazionale  fino
          all'anno 2008. A  decorrere  dall'anno  2009,  il  Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          su proposta del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche sociali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, provvede a  ripartire  tra
          le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
          ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della  propria
          delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
          a titolo di finanziamento della quota indistinta  di  Fondo
          sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
          le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  provvede  ad
          erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento  dell'importo
          complessivo annuo  spettante  a  ciascuna  regione,  mentre
          l'erogazione del  restante  30  per  cento  e'  subordinata
          all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  dei  progetti
          presentati dalle  regioni,  comprensivi  di  una  relazione
          illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno  precedente.
          Le  mancate  presentazione  ed  approvazione  dei  progetti
          comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
          della quota residua del 30 per cento ed il recupero,  anche
          a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
          successivo,  dell'anticipazione  del  70  per  cento   gia'
          erogata. A decorrere dall'anno 2013,  il  predetto  acconto
          del 70 per cento  e'  erogato  a  seguito  dell'intervenuta
          intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote  vincolate
          per  il  perseguimento   degli   obiettivi   di   carattere
          prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34.». 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  (Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni): 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis); 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater.  In   deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  esclusa  la
          facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 53  dell'articolo
          1 della citata legge n. 244 del 2007: 
                «53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º  gennaio
          2010.». 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  34  della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2001): 
                «Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione  e
          versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2001
          il limite massimo dei crediti di imposta e  dei  contributi
          compensabili  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero  rimborsabili  ai
          soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
          miliardo per  ciascun  anno  solare.  Tenendo  conto  delle
          esigenze   di   bilancio,   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, il limite di cui al  periodo
          precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1°  gennaio
          2010, fino a 700.000 euro. 
                2. Le domande di rimborso presentate al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
                3. All'articolo 3, secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
                  "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici  di
          cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
          n. 720". 
                4. Se  le  ritenute  o  le  imposte  sostitutive  sui
          redditi  di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura
          finanziaria non sono state operate ovvero  non  sono  stati
          effettuati dai sostituti d'imposta o dagli  intermediari  i
          relativi versamenti nei termini ivi previsti, si  fa  luogo
          in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
          nella misura ridotta indicata nell'articolo  13,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472,  qualora  gli   stessi   sostituti   o   intermediari,
          anteriormente alla presentazione della dichiarazione  nella
          quale sono esposti i versamenti delle predette  ritenute  e
          imposte,  abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo
          dovuto, maggiorato  degli  interessi  legali.  La  presente
          disposizione si applica se la violazione non e' stata  gia'
          constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
          verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali  il
          sostituto d'imposta o l'intermediario hanno  avuto  formale
          conoscenza e sempre che il  pagamento  della  sanzione  sia
          contestuale al versamento dell'imposta. 
                5. All'articolo 37,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "entro il termine previsto dall'articolo  2946  del
          codice civile" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi". 
                6. All'articolo 38, secondo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi".». 
              Il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter della  citata
          legge 31 dicembre 2009, n.  196  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 11.