Art. 39 
 
Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere  del  debito
  degli enti locali e delle regioni e  per  il  sostegno  degli  enti
  locali in crisi finanziaria 
 
  1. I comuni, le province e  le  citta'  metropolitane  che  abbiano
contratto con banche o intermediari finanziari mutui in  essere  alla
data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre  2024
e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di  valore  inferiore
nei casi di enti  con  un'incidenza  degli  oneri  complessivi  ((per
rimborso di prestiti)) e interessi sulla  spesa  corrente  media  del
triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, possono  presentare  al
Ministero dell'economia e delle  finanze,  con  le  modalita'  e  nei
termini stabiliti con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze da adottare, previa  intesa  in  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto,  apposita  istanza  affinche'  tali  mutui  vengano
ristrutturati dallo stesso Ministero,  con  accollo  da  parte  dello
Stato,  al  fine  di  conseguire  una  riduzione  totale  del  valore
finanziario delle passivita' totali a carico delle finanze pubbliche,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo  1,  commi  71  e  seguenti,
della legge 30 dicembre  2004,  n.  311.  Con  riferimento  ai  mutui
accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli  enti  locali  con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono essere esonerati dalla
verifica ((delle condizioni)) di cui all'articolo 41, comma 2,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalita' definite con  il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente
comma. Per la gestione delle attivita' di cui al  presente  articolo,
il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di una  societa'
in house, con onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno
2020 e di 4 milioni di euro ((annui)) a decorrere dall'anno 2021.  La
societa' e' individuata con il decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze di cui al presente comma. Per assicurare il buon  esito
dell'operazione, con apposito decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica, una Unita' di coordinamento a cui partecipano di diritto il
Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   e   ((il   Ministero
dell'interno, cui spettano)) il monitoraggio delle attivita'  di  cui
al presente articolo,  il  coordinamento  nei  confronti  degli  enti
locali  destinatari  della  ristrutturazione  e  l'individuazione  di
soluzioni amministrative comuni volte a uniformare le  interlocuzioni
tra gli enti locali e la predetta societa'  per  agevolare  l'accesso
alle operazioni stesse. Partecipano all'Unita'  i  rappresentanti  di
ANCI e UPI. Il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
definisce la durata, l'organizzazione, la struttura, il funzionamento
dell'Unita' nonche' le modalita' di raccordo con la predetta societa'
in house. Le operazioni possono  prevedere  l'emissione  di  apposite
obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei  mutui  oggetto
di accollo, purche' da tali  emissioni  non  derivi  un  aumento  del
debito  delle   pubbliche   amministrazioni   come   definito   ((dal
regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.))  Ad
esito dell'operazione  di  accollo  e'  ammessa  la  possibilita'  di
surroga del mutuante da parte di un soggetto  terzo  che  diventa  il
nuovo soggetto creditore dello Stato. 
  2. Possono essere oggetto  di  ristrutturazione  e  di  conseguente
accollo da parte dello  Stato  anche  eventuali  operazioni  derivate
connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle  tipologie  di
cui all'articolo 3 del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 1° dicembre 2003, n. 389. 
  3. Nell'istanza di cui al comma 1, l'ente deve indicare,  nel  caso
in cui  le  operazioni  di  ristrutturazione  prevedano  l'estinzione
anticipata totale  o  parziale  del  debito,  l'impegno  a  destinare
specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di
ogni altro onere connesso, da versare allo Stato  alle  condizioni  e
con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante. 
  4. A seguito della presentazione dell'istanza, la societa'  di  cui
al comma 1 avvia l'istruttoria  e  le  attivita'  necessarie  per  la
ristrutturazione  del  mutuo  e,  all'esito  delle  stesse,  comunica
all'ente  le  condizioni  dell'operazione,  il   nuovo   profilo   di
ammortamento del mutuo  ristrutturato,  distintamente  per  la  quota
capitale e la quota interesse, gli oneri  e  le  eventuali  penali  o
indennizzi a carico dell'ente. 
  5. In caso di accettazione delle condizioni di cui al  comma  4  da
parte dell'ente, la societa' di cui  al  comma  1  e'  autorizzata  a
effettuare l'operazione di ristrutturazione. 
  6. Con la medesima decorrenza dell'operazione  di  ristrutturazione
di cui al comma 5 l'ente sottoscrive con la societa' di cui al  comma
1 un contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello  Stato  dei
mutui di cui al medesimo comma, nel quale sono definite le  modalita'
di estinzione del conseguente debito dell'ente  nei  confronti  dello
Stato, comprensive di interessi, basate su un periodo pari  a  quello
previsto per l'estinzione dei mutui di cui  al  comma  1,  prevedendo
altresi', qualora l'ente non adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al
versamento delle rate di ammortamento dovute,  sia  le  modalita'  di
recupero  delle  medesime  somme  sia  l'applicazione  di   interessi
moratori. In particolare,  le  modalita'  di  estinzione  del  debito
dell'ente nei confronti dello Stato sono definite  nel  rispetto  dei
seguenti principi: 
  a) l'ente e' tenuto a versare sulla contabilita' speciale di cui al
comma 9 un  contributo  di  importo  pari  alle  eventuali  spese  da
sostenere  per  le  penali   o   gli   indennizzi   derivanti   dalla
ristrutturazione,  alle  condizioni  e  con  il   profilo   temporale
negoziati con l'istituto mutuante; 
  b) le scadenze delle rate di ammortamento versate allo  Stato  sono
individuate  in  modo  da  garantire  il  pagamento  delle  rate   di
ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste  dal
relativo piano di ammortamento; 
  c) le rate di ammortamento versate dall'ente  allo  Stato  sono  di
importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei  mutui  e
dei derivati ristrutturati; 
  d) le quote capitale versate allo Stato in ciascun  esercizio  sono
di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato
nel medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere  inferiori
al totale annuale delle quote capitale dei mutui di cui al comma 1; 
  e) la quota interessi versata allo Stato in  ciascun  esercizio  e'
pari alla differenza,  se  positiva,  tra  la  rata  di  ammortamento
determinata secondo le modalita' di cui alla lettera c)  e  la  quota
capitale determinata secondo le modalita' di cui alla lettera d);  in
caso di differenza  nulla  o  negativa,  la  quota  interessi  dovuta
dall'ente e' pari a 0; 
  f) negli esercizi in cui il  proprio  debito  nei  confronti  dello
Stato e' estinto e il debito ristrutturato  e'  ancora  in  corso  di
restituzione, l'ente e' tenuto a versare  allo  Stato  un  contributo
((di importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso  delle
rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto  dei
versamenti gia' effettuati.)) 
  7. Ai fini di cui al comma 6, gli enti locali rilasciano  a  favore
del Ministero dell'economia e delle finanze apposita  delegazione  di
pagamento, di cui  all'articolo  206  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. In caso di inadempienza, in tutto  o  in  parte,
sulla base dei dati comunicati dalla societa'  di  cui  al  comma  1,
l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme,  per
i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta
municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalita' di
riscossione e, per le citta' metropolitane e  le  province,  all'atto
del  riversamento  alle  medesime  dell'imposta  sulle  assicurazioni
contro la responsabilita' civile, derivante  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo  60  del
decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  riscossa  tramite
modello  F24.  Con  cadenza  trimestrale,  gli   importi   recuperati
dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa  Agenzia  alla
contabilita' speciale di cui al comma 9. Nel caso  in  cui  l'Agenzia
delle entrate non riesca  a  procedere,  in  tutto  o  in  parte,  al
versamento richiesto dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
l'ente e' tenuto a versare la somma direttamente  sulla  contabilita'
speciale di cui al comma 9, dando comunicazione  dell'adempimento  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  8. Ai fini del calcolo  del  limite  di  indebitamento  degli  enti
locali di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, concorre anche la quota interessi del debito nei
confronti dello Stato di cui al comma 6, lettera e). 
  9. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  e'  autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata alla  societa'
di cui al comma 1. La relativa gestione ha natura di  gestione  fuori
bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti,  ai  sensi
dell'articolo  9  della  legge  25  novembre  1971,  n.  1041.   Alla
rendicontazione provvede la societa'. 
  10. Al fine di integrare le giacenze della contabilita' speciale di
cui al comma 9, nei limiti delle effettive esigenze di  rimborso  dei
mutui oggetto di accollo,  possono  essere  utilizzate  a  titolo  di
anticipazione,  mediante  girofondo,  le  risorse  disponibili  sulla
contabilita'  speciale  di  cui  all'articolo  37,   comma   6,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  La  giacenza  della  contabilita'
speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del citato decreto-legge n.
66 del 2014, e' reintegrata non appena  siano  disponibili  le  somme
versate dagli enti sulla contabilita' speciale di cui al comma 9. 
  11. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  ai
mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per
il miglioramento dei servizi pubblici dalle societa' partecipate  dai
comuni, dalle  province  e  dalle  citta'  metropolitane  a  capitale
interamente  pubblico  incluse  nell'elenco   delle   amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico  consolidato,  individuate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
con applicazione delle procedure di cui ai commi 6 e 7  del  presente
articolo nei confronti dell'ente stesso e con l'impegno  dell'ente  a
subentrare come controparte alla  societa'  partecipata  in  caso  di
ristrutturazione. In tal  caso,  ai  fini  della  determinazione  del
limite  di  indebitamento  di  cui  all'articolo  204   del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si tiene anche conto della  quota
interessi relativa ai  mutui  ristrutturati  ai  sensi  del  presente
comma. 
  ((12. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da
adottare, previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente  decreto,  e'  istituito  un  tavolo  tecnico  composto   da
rappresentanti  del  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri,   del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento
del tesoro del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
regioni, al fine di stabilire modalita' e termini per l'applicazione,
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   delle
disposizioni recate dai commi da 1 a 14  del  presente  articolo  nei
confronti delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nonche' al  fine  di  valutare  eventuali  adeguamenti  della
normativa vigente. 
  12-bis. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo  tecnico  di
cui al comma 12 ai componenti non  spettano  indennita',  gettoni  di
presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri
per rimborsi di spese  di  missione  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza  disponibili
a legislazione vigente. 
  12-ter.  Le  modalita'  e  i  termini  per   l'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, come  definiti  dal  tavolo
tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano.)) 
  13. Al comma 11 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di estinzione
anticipata del mutuo, gli importi pagati dalle regioni  sono  versati
all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati,  in
relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato.». 
  14. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di  2  milioni
di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro ((annui))  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma Fondi  di  riserva  e  speciali  della  missione  Fondi  da
ripartire dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  ((14-bis. All'articolo 44, comma 4, del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «2017-2021» sono  sostituite  dalle
seguenti: «2017-2022»; 
  b) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La  somma  delle
quote capitale annuali sospese e' rimborsata  linearmente,  in  quote
annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano  di  ammortamento
originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla
sospensione   possono   utilizzare   l'avanzo   di    amministrazione
esclusivamente per  la  riduzione  del  debito  e  possono  accertare
entrate per accensione di prestiti per un  importo  non  superiore  a
quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di  quelli
finanziati   dal   risultato   di    amministrazione,    incrementato
dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
gli enti  possono  comunicare  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze di non essere interessati alla  sospensione  per  l'esercizio
2022». 
  14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a  5,8  milioni
di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  14-quater. Al fine di incentivare gli  investimenti  delle  regioni
nei rispettivi territori, al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non
si applica per gli anni dal 2023 al 2033». 
  14-quinquies. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
2006, n. 296,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al  2033.
In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020,  2021  e
2022, la regolazione finanziaria  e'  effettuata  entro  l'anno  2022
confermando  gli  importi  dell'ultima  annualita'  definita  con  il
decreto di cui al presente comma». 
  14-sexies. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
dopo il comma 322 e' inserito il seguente: 
  «322-bis. Per ciascuno degli anni dal  2023  al  2033,  le  risorse
derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui  al  comma
321  del  presente  articolo  e  all'articolo  2,   comma   64,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano a  nuovi  investimenti
diretti e indiretti per le finalita' di  cui  all'articolo  1,  comma
134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145». 
  14-septies. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al  2033.
In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020,  2021  e
2022, la regolazione finanziaria  e'  effettuata  entro  l'anno  2022
confermando  gli  importi  dell'ultima  annualita'  definita  con  il
decreto di cui al presente comma». 
  14-octies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui  ai  commi
da 14-quater a 14-septies, pari a 210,5 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2023 al  2033,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dei contributi per investimenti assegnati  alle  regioni  a
statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della  legge
30 dicembre 2018, n. 145. 
  14-novies. La tabella 1 allegata alla legge 30  dicembre  2018,  n.
145, e' sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1  annesso  al
presente decreto. 
  14-decies. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole:  «,  nonche'  alla  copertura,  anche  a  titolo  di
anticipazione,  di  spese  di  investimento  strettamente  funzionali
all'ordinato svolgimento  di  progetti  e  interventi  finanziati  in
prevalenza  con  risorse  provenienti  dall'Unione   europea   o   da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati»; 
  b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «, nonche' dei mutui per la  copertura,  anche  a  titolo  di
anticipazione,  di  spese  di  investimento  strettamente  funzionali
all'ordinato svolgimento  di  progetti  e  interventi  finanziati  in
prevalenza  con  risorse  provenienti  dall'Unione   europea   o   da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  71  e  seguenti
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005): 
                «71. Lo Stato, le regioni, le  province  autonome  di
          Trento e di  Bolzano  e  gli  enti  locali  sono  tenuti  a
          provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla
          conversione dei  mutui  con  oneri  di  ammortamento  anche
          parzialmente a carico dello Stato in titoli  obbligazionari
          di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche  con  altri
          istituti, dei mutui stessi, in presenza  di  condizioni  di
          rifinanziamento che consentano  una  riduzione  del  valore
          finanziario  delle  passivita'  totali.  Nel  valutare   la
          convenienza dell'operazione di  rifinanziamento  si  dovra'
          tenere conto anche delle commissioni. In caso  di  mutuo  a
          tasso  fisso,  per  la   verifica   delle   condizioni   di
          rifinanziamento, lo Stato  o  l'ente  pubblico  interessato
          osservano regolarmente i tassi di  mercato  e  si  attivano
          allorche' il tasso swap con scadenza pari alla  vita  media
          residua del mutuo sia  inferiore  al  tasso  del  mutuo  di
          almeno   un   punto   percentuale.   Le    operazioni    di
          rinegoziazione  dei  mutui  per  i  quali  lo  Stato   paga
          direttamente  gli  istituti  finanziatori  sono  effettuate
          direttamente dal Ministero dell'economia e  delle  finanze.
          Gli  eventuali  maggiori  oneri  derivanti  dalle  predette
          operazioni   di   rinegoziazione   rispetto   ai   relativi
          stanziamenti  complessivi  di   bilancio   devono   trovare
          compensazione nella minore spesa complessiva per  interessi
          per il pagamento degli oneri derivanti  dall'emissione  dei
          titoli del debito pubblico per l'ammortamento dei mutui. 
                71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono  inoltre
          verificare che l'incremento del valore nominale delle nuove
          passivita' non superi di  5  punti  percentuali  il  valore
          nominale  di  quella  preesistente.  In  carenza  di   tale
          ulteriore condizione, il rifinanziamento  non  deve  essere
          effettuato,   fermo    restando    che    all'atto    della
          rinegoziazione  dei  mutui   deve   essere   applicata   la
          commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in  termini
          percentuali, secondo le  condizioni  previste  dal  sistema
          bancario. 
                72. Gli stanziamenti  di  bilancio  previsti  per  il
          pagamento dei mutui con oneri integralmente o  parzialmente
          a carico dello Stato  sono  proporzionalmente  adeguati  ai
          nuovi piani di ammortamento  conseguenti  alla  conclusione
          delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei  mutui
          di cui al comma 71. 
                73. Ai fini dell'attuazione di quanto  stabilito  dai
          commi 71 e 72 l'ente  pubblico  e'  tenuto  a  trasmettere,
          entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di
          cui al comma 71, all'amministrazione  statale  interessata,
          la relativa documentazione contrattuale, compresi  i  piani
          di ammortamento o di rimborso. 
                74.  In   caso   di   nuove   emissioni   di   titoli
          obbligazionari  con  rimborso  del  capitale  in   un'unica
          soluzione alla  scadenza,  e'  necessario  che  al  momento
          dell'emissione venga costituito un  fondo  di  ammortamento
          del  debito  o  conclusa  una  operazione   di   swap   per
          l'ammortamento  dello  stesso,  secondo   quanto   disposto
          dall'articolo 2 del regolamento di cui al D.M. 1º  dicembre
          2003, n. 389 del Ministro dell'economia e delle finanze. 
                75. Al fine del  consolidamento  dei  conti  pubblici
          rilevanti per il  rispetto  degli  obiettivi  adottati  con
          l'adesione al patto di stabilita' e  crescita  le  rate  di
          ammortamento  dei  mutui  attivati  dalle  regioni,   dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali
          e dagli altri enti pubblici ad intero carico  del  bilancio
          dello  Stato  sono  pagate   agli   istituti   finanziatori
          direttamente dallo Stato. 
                76. Per le stesse finalita' di cui al comma 75 e  con
          riferimento agli enti  pubblici  diversi  dallo  Stato,  il
          debito  derivante  dai  mutui  e'  iscritto  nel   bilancio
          dell'amministrazione  pubblica  che  assume  l'obbligo   di
          corrispondere  le  rate  di  ammortamento   agli   istituti
          finanziatori,  ancorche'  il  ricavato  del  prestito   sia
          destinato   ad   un'amministrazione    pubblica    diversa.
          L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso
          in cui le  rate  di  ammortamento  siano  corrisposte  agli
          istituti  finanziatori   da   un'amministrazione   pubblica
          diversa, iscrive il ricavato del mutuo  nelle  entrate  per
          trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione
          agli investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente
          alla  stipula  dell'operazione  di  finanziamento,  ne  da'
          notizia all'amministrazione pubblica  tenuta  al  pagamento
          delle   rate   di   ammortamento   che,   unitamente   alla
          contabilizzazione  del  ricavato  dell'operazione  tra   le
          accensioni  di  prestiti,   provvede   all'iscrizione   del
          corrispondente  importo  tra  i  trasferimenti   in   conto
          capitale al fine di  consentire  la  regolazione  contabile
          dell'operazione. 
                77.  Le  amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  ad
          adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi  75  e  76  con
          riferimento alle nuove operazioni finanziarie. 
                78. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro procede alla gestione  delle  nuove
          posizioni finanziarie attive di sua competenza.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato- legge finanziaria 2002): 
                «Art. 41 (Finanza  degli  enti  territoriali).  -  1.
          (Omissis). 
                2. Fermo  restando  quanto  previsto  nelle  relative
          pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere  alla
          conversione  dei  mutui  contratti  successivamente  al  31
          dicembre 1996, anche mediante  il  collocamento  di  titoli
          obbligazionari di nuova emissione o  rinegoziazioni,  anche
          con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di
          rifinanziamento che consentano  una  riduzione  del  valore
          finanziario delle passivita' totali  a  carico  degli  enti
          stessi,  al  netto  delle  commissioni   e   dell'eventuale
          retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile  1996,  n.
          239, e successive modificazioni. 
                (Omissis).». 
              Il Regolamento (CE) 479/2009 del 25 maggio 2009, n. 479
          del  Consiglio  relativo  all'applicazione  del  protocollo
          sulla procedura per  i  disavanzi  eccessivi,  allegato  al
          trattato che istituisce la Comunita' europea e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 145. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  1°  dicembre
          2003, n. 389 (Regolamento concernente l'accesso al  mercato
          dei capitali da parte delle  province,  dei  comuni,  delle
          citta'  metropolitane,  delle  comunita'  montane  e  delle
          comunita'  isolane,   nonche'   dei   consorzi   tra   enti
          territoriali e delle regioni, ai  sensi  dell'articolo  41,
          comma 1, della L. 28 dicembre 2001, n. 448): 
                «Art. 3 (Operazioni in strumenti derivati). -  1.  In
          caso di operazioni di indebitamento  effettuate  in  valute
          diverse  dall'euro,  e'  fatto  obbligo  di  prevedere   la
          copertura del rischio di cambio mediante «swap di tasso  di
          cambio», inteso come un  contratto  tra  due  soggetti  che
          assumono l'impegno di  scambiarsi  regolarmente  flussi  di
          interessi  e  capitale  espressi  in  due  diverse  valute,
          secondo  modalita',  tempi  e  condizioni  contrattualmente
          stabiliti. 
                2. In aggiunta alle operazioni di cui al comma 1  del
          presente articolo e all'articolo 2  del  presente  decreto,
          sono inoltre consentite le seguenti operazioni derivate: 
                  a) «swap di tasso di interesse»  tra  due  soggetti
          che assumono l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di
          interessi, collegati ai principali  parametri  del  mercato
          finanziario,  secondo   modalita',   tempi   e   condizioni
          contrattualmente stabiliti; 
                  b) acquisto di «forward rate agreement» in cui  due
          parti concordano il tasso di interesse che l'acquirente del
          forward si impegna a pagare su un capitale stabilito ad una
          determinata data futura; 
                  c) acquisto di «cap» di tasso di interesse  in  cui
          l'acquirente  viene  garantito  da  aumenti  del  tasso  di
          interesse da corrispondere oltre il livello stabilito; 
                  d) acquisto di «collar» di tasso  di  interesse  in
          cui all'acquirente viene garantito un livello di  tasso  di
          interesse da corrispondere, oscillante  all'interno  di  un
          minimo e un massimo prestabiliti; 
                  e)    altre    operazioni    derivate    contenenti
          combinazioni di operazioni di cui ai punti  precedenti,  in
          grado di consentire il passaggio da tasso fisso a variabile
          e  viceversa  al  raggiungimento  di   un   valore   soglia
          predefinito o passato un periodo di tempo predefinito; 
                  f)  altre  operazioni  derivate  finalizzate   alla
          ristrutturazione del debito, solo qualora non prevedano una
          scadenza posteriore a  quella  associata  alla  sottostante
          passivita'. Dette operazioni sono consentite ove  i  flussi
          con esse ricevuti dagli enti  interessati  siano  uguali  a
          quelli  pagati   nella   sottostante   passivita'   e   non
          implichino, al momento del loro perfezionamento, un profilo
          crescente  dei  valori  attuali  dei  singoli   flussi   di
          pagamento, ad eccezione di un eventuale sconto o premio  da
          regolare al momento del  perfezionamento  delle  operazioni
          non  superiore  a  1%  del  nozionale   della   sottostante
          passivita'. 
                3.  Le  operazioni  derivate  sopra  menzionate  sono
          consentite esclusivamente in corrispondenza  di  passivita'
          effettivamente  dovute   e   possono   essere   indicizzate
          esclusivamente  a   parametri   monetari   di   riferimento
          nell'area dei Paesi appartenenti al Gruppo dei  Sette  piu'
          industrializzati. 
                4. Al  fine  di  contenere  l'esposizione  creditizia
          verso le controparti delle operazioni derivate  di  cui  al
          presente  articolo,  e'  consentita   la   conclusione   di
          contratti  soltanto  con  intermediari  contraddistinti  da
          adeguato merito  di  credito,  cosi'  come  certificato  da
          agenzie di rating riconosciute  a  livello  internazionale.
          Qualora  l'importo  nominale  delle   operazioni   derivate
          complessivamente poste  in  essere  dall'ente  territoriale
          interessato arrivi a superare i 100 milioni di euro, l'ente
          dovra' progressivamente tendere, attraverso  le  operazioni
          successive all'entrata in vigore del  presente  decreto,  a
          far si' che l'importo nominale complessivo delle operazioni
          stipulate con ogni singola controparte non  ecceda  il  25%
          del totale delle operazioni in essere. 
                5. Le disposizioni  contenute  all'articolo  2  e  al
          presente  articolo  si  applicano,  per  le  Regioni,  fino
          all'emanazione di specifiche normative regionali.». 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  206  del
          citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
                «Art. 206. (Delegazione di  pagamento).  -  1.  Quale
          garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui
          e  dei  prestiti  gli  enti   locali   possono   rilasciare
          delegazione di pagamento a valere sulle  entrate  afferenti
          ai primi tre titoli del bilancio di previsione. 
                2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e'
          notificato  al  tesoriere  da  parte  dell'ente  locale   e
          costituisce titolo esecutivo.». 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  60  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446  (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
                «Art. 60 (Attribuzione alle province e ai comuni  del
          gettito di imposte erariali). - 1. Il gettito  dell'imposta
          sulle  assicurazioni  contro  la   responsabilita'   civile
          derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,  esclusi
          i ciclomotori, al netto del contributo di cui  all'articolo
          6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991,
          n. 419,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
          febbraio 1992, n. 172, e'  attribuito  alle  province  dove
          hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali  i
          veicoli sono iscritti ovvero,  per  le  macchine  agricole,
          alle province nel  cui  territorio  risiede  l'intestatario
          della carta di circolazione. 
                2. 
                3.  Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze,   di
          concerto con i Ministri  dell'interno  e  del  tesoro,  del
          bilancio e  della  programmazione  economica,  nonche'  del
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono   stabilite   le   modalita'   per
          l'assegnazione alle provincie delle somme ad esse spettanti
          a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4. 
                4.  Le  regioni  Sicilia,  Sardegna,   Friuli-Venezia
          Giulia e Valle d'Aosta, nonche'  le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono,  in   conformita'   dei
          rispettivi statuti, all'attuazione delle  disposizioni  del
          comma  1;  contestualmente  sono  disciplinati  i  rapporti
          finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e  gli  enti
          locali  al  fine  di  mantenere  il  necessario  equilibrio
          finanziario. 
                5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   hanno
          effetto dal 1° gennaio 1999 e si applicano con  riferimento
          all'imposta dovuta  sui  premi  ed  accessori  incassati  a
          decorrere dalla predetta data.». 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  204  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
                «Art. 204 (Regole  particolari  per  l'assunzione  di
          mutui). - 1. Oltre al  rispetto  delle  condizioni  di  cui
          all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
          accedere ad altre forme  di  finanziamento  reperibili  sul
          mercato solo se l'importo annuale degli interessi,  sommato
          a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello  dei
          prestiti obbligazionari precedentemente  emessi,  a  quello
          delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da
          garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto  dei
          contributi statali e  regionali  in  conto  interessi,  non
          supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per
          gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento,  a  decorrere
          dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre  titoli
          delle entrate del rendiconto del penultimo anno  precedente
          quello in cui viene prevista l'assunzione  dei  mutui.  Per
          gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per
          i primi due anni, ai  corrispondenti  dati  finanziari  del
          bilancio  di  previsione.  Il  rispetto   del   limite   e'
          verificato  facendo  riferimento   anche   agli   interessi
          riguardanti   i   finanziamenti   contratti   e    imputati
          contabilmente agli esercizi successivi. Non  concorrono  al
          limite di indebitamento le garanzie prestate per  le  quali
          l'ente  ha  accantonato   l'intero   importo   del   debito
          garantito. 
                2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla  Cassa
          depositi  e  prestiti,  e  dall'Istituto  per  il   credito
          sportivo, devono, a pena di nullita', essere  stipulati  in
          forma  pubblica  e  contenere  le   seguenti   clausole   e
          condizioni: 
                  a) l'ammortamento non puo' avere  durata  inferiore
          ai cinque anni; 
                  b)  la  decorrenza  dell'ammortamento  deve  essere
          fissata al 1º gennaio dell'anno successivo a  quello  della
          stipula  del  contratto.  In  alternativa,  la   decorrenza
          dell'ammortamento puo'  essere  posticipata  al  1º  luglio
          seguente o al 1º gennaio  dell'anno  successivo  e,  per  i
          contratti stipulati  nel  primo  semestre  dell'anno,  puo'
          essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»; 
                  c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva,
          sin dal primo anno, della  quota  capitale  e  della  quota
          interessi; 
                  d) unitamente alla prima rata di  ammortamento  del
          mutuo cui si  riferiscono  devono  essere  corrisposti  gli
          eventuali  interessi  di  preammortamento,  gravati   degli
          ulteriori interessi, al medesimo  tasso,  decorrenti  dalla
          data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
          prima rata. Qualora l'ammortamento del  mutuo  decorra  dal
          primo gennaio del secondo anno successivo a quello  in  cui
          e' avvenuta la stipula  del  contratto,  gli  interessi  di
          preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del  mutuo
          dalla data di valuta della somministrazione al 31  dicembre
          successivo e dovranno essere versati  dall'ente  mutuatario
          con la medesima valuta 31 dicembre successivo; 
                  e) deve essere indicata la natura  della  spesa  da
          finanziare con il mutuo e, ove necessario,  avuto  riguardo
          alla     tipologia     dell'investimento,     dato     atto
          dell'intervenuta approvazione  del  progetto  definitivo  o
          esecutivo, secondo le norme vigenti; 
                  f) deve essere rispettata  la  misura  massima  del
          tasso  di  interesse  applicabile  ai  mutui,   determinato
          periodicamente dal Ministro dell'economia e  delle  finanze
          con proprio decreto. 
                2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano,  ove
          compatibili, alle altre forme di indebitamento  cui  l'ente
          locale acceda. 
                3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato  del  mutuo
          sulla base dei documenti giustificativi della spesa  ovvero
          sulla base di stati di avanzamento dei lavori.». 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della legge
          25  novembre  1971,  n.  1041  (Gestioni   fuori   bilancio
          nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato): 
                «Art. 9. - Tutte le gestioni fuori bilancio  comunque
          denominate ed organizzate, compresi i fondi  di  rotazione,
          regolate da leggi speciali sono condotte con  le  modalita'
          stabilite   dalle   particolari   disposizioni    che    le
          disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo
          e di rendicontazione dai commi successivi. 
                Per le  gestioni  fuori  bilancio  di  cui  al  comma
          precedente il bilancio consuntivo o il  rendiconto  annuale
          e'  soggetto  al  controllo  della  competente   ragioneria
          centrale e della Corte dei conti. 
                Per i comitati, le commissioni e gli altri organi  in
          seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle  con
          ordinamento  autonomo,   che,   in   base   a   particolari
          disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte  non
          stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio  consuntivo
          o il rendiconto  annuale  della  gestione  e'  soggetto  al
          controllo di cui al comma precedente. 
                La ragioneria centrale e la  Corte  dei  conti  hanno
          facolta'  di  disporre   gli   accertamenti   diretti   che
          riterranno  necessari.  [I   rendiconti   annuali   saranno
          allegati al rendiconto generale dello Stato]. 
                Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a
          personale  delle  Amministrazioni  statali  per   attivita'
          istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi
          o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale  di
          ufficio o fuori dei luoghi  di  ordinario  svolgimento  del
          servizio, devono essere presentati rendiconti  trimestrali,
          da assoggettare al controllo di cui al secondo comma. 
                I rendiconti o i bilanci di cui al presente  articolo
          devono essere  resi  anche  se  non  previsti  dalle  leggi
          speciali. 
                Il Ministero del tesoro ha facolta' di  disporre  gli
          accertamenti che ritenga necessari, anche durante il  corso
          della gestione.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  6  dell'articolo
          37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
                «Art. 37 (Strumenti  per  favorire  la  cessione  dei
          crediti certificati). - (Omissis). 
                6.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'Economia e delle Finanze e' istituito,  un  fondo  con
          una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014
          finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio
          statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
          le   finalita'   del   presente   comma   e'    autorizzata
          l'istituzione  di  apposita   contabilita'   speciale.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
                (Omissis).». 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 1 della citata legge
          n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 37. 
              Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo  45  del
          citato  decreto-legge  n.  66  del  2014,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 45 (Ristrutturazione del debito delle Regioni).
          - (Omissis). 
                11. A seguito della ristrutturazione  dei  mutui  nei
          confronti del Ministero dell'economia e delle  finanze,  il
          debito residuo e' rimborsato  in  trenta  rate  annuali  di
          importo costante. Il tasso di interesse applicato al  nuovo
          mutuo e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali
          del Tesoro con la durata finanziaria piu' vicina  a  quella
          del nuovo mutuo  concesso  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze,  come   rilevato   sulla   piattaforma   di
          negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo  contratto
          di prestito. In caso di estinzione  anticipata  del  mutuo,
          gli importi pagati dalle regioni sono  versati  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati,   in
          relazione alla parte capitale, al Fondo per  l'ammortamento
          dei titoli di Stato. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 4  dell'articolo  44  del
          citato decreto-legge  n.  189  del  2016,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 44 (Disposizioni in materia di  contabilita'  e
          bilancio). - (Omissis). 
                4.  Il  versamento  della  quota   capitale   annuale
          corrispondente al piano  di  ammortamento  sulla  base  del
          quale e' effettuato il rimborso delle  anticipazioni  della
          liquidita' acquisita da ciascuna regione,  ai  sensi  degli
          articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
          8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e  successivi  rifinanziamenti,
          non preordinata alla copertura finanziaria  delle  predette
          disposizioni   normative,   da   riassegnare    ai    sensi
          dell'articolo 12, comma  6,  del  citato  decreto-legge  ed
          iscritta nei  bilanci  pluriennali  delle  Regioni  colpite
          dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e' sospeso  per
          gli anni 2017-2022. La somma delle quote  capitale  annuali
          sospese  e'  rimborsata  linearmente,  in   quote   annuali
          costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento
          originario,  a  decorrere  dal  2023.  Nel  2022  gli  enti
          interessati dalla sospensione possono  utilizzare  l'avanzo
          di amministrazione  esclusivamente  per  la  riduzione  del
          debito  e  possono  accertare  entrate  per  accensione  di
          prestiti per  un  importo  non  superiore  a  quello  degli
          impegni per il rimborso di prestiti,  al  netto  di  quelli
          finanziati dal risultato di  amministrazione,  incrementato
          dell'ammontare  del  disavanzo  ripianato   nell'esercizio.
          Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  disposizione,  gli  enti  possono  comunicare  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  di  non  essere
          interessati alla sospensione per l'esercizio 2022. 
                (Omissis).». 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 9. 
              Si riporta il testo dei commi 321 e 322 dell'articolo 1
          della  citata  legge  27  dicembre  2006,  n.   296,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «321. A decorrere  dai  pagamenti  successivi  al  1°
          gennaio 2007, la tabella di cui all'articolo  1,  comma  2,
          del decreto del Ministro delle finanze  27  dicembre  1997,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31  dicembre
          1997, e' sostituita dalla Tabella 2 annessa  alla  presente
          legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o
          dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima  della
          data di entrata in  vigore  della  presente  legge  vengono
          ricalcolati  sugli  importi  della  citata  Tabella  2.   I
          trasferimenti erariali in  favore  delle  regioni  o  delle
          province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti
          in misura pari al maggior gettito  derivante  ad  esse  dal
          presente comma. La riduzione dei trasferimenti erariali  di
          cui al periodo precedente non si applica per gli  anni  dal
          2023 al 2033. 
                322. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, da adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, d'intesa con la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano,  sono  effettuate
          le regolazioni finanziarie  delle  maggiori  entrate  nette
          derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e  sono
          definiti i criteri e le  modalita'  per  la  corrispondente
          riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle
          province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente comma
          non trova applicazione per gli anni dal 2023  al  2033.  In
          assenza dei dati definitivi per ciascuno degli  anni  2020,
          2021 e 2022, la regolazione finanziaria e' effettuata entro
          l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima  annualita'
          definita con il decreto di cui al presente comma.». 
              Si riporta il testo del comma 64  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.   286
          (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Misure  in  materia  di  riscossione).   -
          (Omissis). 
                64. I trasferimenti erariali in favore delle  regioni
          sono ridotti in misura pari al  maggior  gettito  derivante
          dalle disposizioni di cui ai commi 55  e  63.  Il  presente
          comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033.
          In assenza dei dati  definitivi  per  ciascuno  degli  anni
          2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria e' effettuata
          entro  l'anno  2022  confermando  gli  importi  dell'ultima
          annualita' definita con  il  decreto  di  cui  al  presente
          comma. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente del comma 134 dell'articolo
          1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
                «134. Al fine di favorire gli  investimenti,  per  il
          periodo 2021-2034, sono assegnati alle  regioni  a  statuto
          ordinario contributi per investimenti per la  realizzazione
          di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli  edifici
          e del territorio, nonche' per interventi  di  viabilita'  e
          per la messa in sicurezza  e  lo  sviluppo  di  sistemi  di
          trasporto  pubblico  anche  con  la  finalita'  di  ridurre
          l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la
          riconversione energetica verso fonti  rinnovabili,  per  le
          infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali  dei  siti
          inquinati, nel limite complessivo di 135  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro
          per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di
          euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2027 al 2032, di 560  milioni  di  euro  per
          l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno  2034.  Gli
          importi  spettanti  a  ciascuna  regione   a   valere   sui
          contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella
          tabella 1 allegata alla presente  legge  e  possono  essere
          modificati,  a  invarianza  del   contributo   complessivo,
          mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio  2021,  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.». 
              Si riporta  il  testo  degli  articoli  243-bis,  comma
          9-bis, e 249, comma 1, del citato  decreto  legislativo  n.
          267 del 2000, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio  finanziario
          pluriennale). - (Omissis). 
                9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e  al  comma
          9,  lettera  d),  del  presente  articolo  e   all'articolo
          243-ter, i comuni  che  fanno  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal  presente
          articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui  al
          comma 1 dell'articolo  204,  necessari  alla  copertura  di
          spese di investimento relative a progetti e interventi  che
          garantiscano  l'ottenimento   di   risparmi   di   gestione
          funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nel
          piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  un
          importo non superiore alle quote di capitale  dei  mutui  e
          dei prestiti obbligazionari  precedentemente  contratti  ed
          emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche'  alla
          copertura, anche a titolo di  anticipazione,  di  spese  di
          investimento    strettamente    funzionali     all'ordinato
          svolgimento  di  progetti  e   interventi   finanziati   in
          prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
          amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.» 
                «Art. 249 (Limiti alla contrazione di nuovi mutui). -
          1.  Dalla  data  di  deliberazione  di  dissesto   e   sino
          all'emanazione del decreto di cui all'articolo  261,  comma
          3, gli enti locali non possono contrarre nuovi  mutui,  con
          eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei  mutui
          con oneri a totale carico  dello  Stato  o  delle  regioni,
          nonche' dei mutui per  la  copertura,  anche  a  titolo  di
          anticipazione,  di  spese  di   investimento   strettamente
          funzionali   all'ordinato   svolgimento   di   progetti   e
          interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti
          dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali,
          pubblici o privati.».