Art. 2 
 
                         Interventi ammessi 
 
  1. Sono considerate misure  eccezionali  di  sostegno  del  mercato
avicolo  italiano,  ai  sensi  dell'art.  220  del  regolamento  (UE)
n.1308/2013, gli interventi specificati all'art. 3, paragrafo  1  del
regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323. 
  2. Agli importi unitari  dei  sostegni  elencati  all'art.  3,  del
regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2019/1323   si   applica   il
cofinanziamento di parte nazionale, per un pari importo, a carico del
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche  comunitarie,  di
cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e  azioni
in regime di cofinanziamento con l'Unione europea. 
  3. Ai fini  del  rispetto  del  livello  massimo  di  contribuzione
finanziaria dell'Unione, fissato a 32.147.498 euro,  si  tiene  conto
degli importi unitari e delle quantita', distinte per ciascuna  delle
fattispecie di danno, elencate all'art. 3, comma 1,  del  regolamento
(UE) n. 2019/1323, fatta salva la  possibilita'  di  usufruire  della
flessibilita' prevista all'art. 3, comma 2 del medesimo regolamento.