Art. 2 Interventi ammessi 1. Sono considerate misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo italiano, ai sensi dell'art. 220 del regolamento (UE) n.1308/2013, gli interventi specificati all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323. 2. Agli importi unitari dei sostegni elencati all'art. 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323 si applica il cofinanziamento di parte nazionale, per un pari importo, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea. 3. Ai fini del rispetto del livello massimo di contribuzione finanziaria dell'Unione, fissato a 32.147.498 euro, si tiene conto degli importi unitari e delle quantita', distinte per ciascuna delle fattispecie di danno, elencate all'art. 3, comma 1, del regolamento (UE) n. 2019/1323, fatta salva la possibilita' di usufruire della flessibilita' prevista all'art. 3, comma 2 del medesimo regolamento.