Art. 3 Individuazione dei beneficiari 1. Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni dei danni, i seguenti soggetti: a) imprese produttrici di uova da cova; b) imprese produttrici di pulcini (incubatoi); c) imprese di allevamento di pollastre, ovaiole e di pollame da carne delle specie di cui all'art. 1; d) centri d'imballaggio di uova.