Art. 3 
 
                   Individuazione dei beneficiari 
 
  1. Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni dei
danni, i seguenti soggetti: 
    a) imprese produttrici di uova da cova; 
    b) imprese produttrici di pulcini (incubatoi); 
    c) imprese di allevamento di pollastre, ovaiole e di  pollame  da
carne delle specie di cui all'art. 1; 
    d) centri d'imballaggio di uova.