Art. 4 Presentazione della domanda 1. I soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto presentano apposita domanda all'organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa. 2. Ai fini della liquidazione degli aiuti i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicita' del sottotipo H5, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 ed il 30 giugno 2018. 3. Le domande sono redatte in carta semplice o in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA- Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all'organismo pagatore territorialmente competente. 4. Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati e sono supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruita' delle richieste avanzate. Tale documentazione puo' essere costituita dai registri ufficiali detenuti dalle aziende o da altra specifica documentazione contabile, sanitaria o commerciale in possesso delle aziende medesime. 5. Le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma 4, in relazione al tipo di sostegno richiesto, si riferiscono alle categorie merceologiche previste dall'art. 3, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323 e: a) al numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione o declassate; b) al numero di pulcini soppressi; c) al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente; d) alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento; e) alla perdita di valore degli animali venduti fuori standard; f) ai maggiori costi di produzione per prolungato accasamento.