Art. 4 
 
                     Presentazione della domanda 
 
  1. I soggetti che  intendono  usufruire  dei  benefici  di  cui  al
presente decreto presentano apposita domanda  all'organismo  pagatore
riconosciuto territorialmente competente, in base  alla  sede  legale
dell'impresa. 
  2. Ai fini della liquidazione  degli  aiuti  i  richiedenti  devono
dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure
sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria
ad alta patogenicita' del sottotipo H5, nel periodo compreso  tra  il
1° ottobre 2017 ed il 30 giugno 2018. 
  3. Le domande sono redatte in carta semplice o in  via  informatica
sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA-  Coordinamento  e
devono pervenire, entro il termine da questa indicato,  all'organismo
pagatore territorialmente competente. 
  4. Le domande  sono  corredate  dalle  dichiarazioni  dei  soggetti
interessati e  sono  supportate  da  idonea  documentazione,  atta  a
comprovare   la   congruita'   delle   richieste    avanzate.    Tale
documentazione puo' essere costituita dai registri ufficiali detenuti
dalle  aziende  o  da  altra  specifica   documentazione   contabile,
sanitaria o commerciale in possesso delle aziende medesime. 
  5. Le dichiarazioni e la documentazione  di  cui  al  comma  4,  in
relazione  al  tipo  di  sostegno  richiesto,  si  riferiscono   alle
categorie  merceologiche  previste  dall'art.  3,  paragrafo  1   del
regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323 e: 
    a) al numero di uova distrutte,  inviate  alla  trasformazione  o
declassate; 
    b) al numero di pulcini soppressi; 
    c) al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati
anticipatamente; 
    d) alla quantificazione del prolungamento del vuoto  sanitario  e
mancato accasamento; 
    e) alla perdita di valore degli animali venduti fuori standard; 
    f) ai maggiori costi di produzione per prolungato accasamento.