Art. 5 Procedure d'esame delle domande 1. L'organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento dell'aiuto spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro e non oltre il 30 settembre 2020, avendo cura di attivare le procedure amministrative atte a limitare l'aiuto solamente a quei danni non compensati da aiuti di Stato o da assicurazioni e per i quali non e' stata ricevuta alcuna contribuzione finanziaria dalla Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. 2. Non sono ritenute valide le richieste di sostegno, di cui all'art. 2, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 1° ottobre 2017 ed il 30 giugno 2018. 3. AGEA - Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure ed adotta le misure necessarie affinche' non siano superati i limiti massimi, per ciascun intervento, riportati all'art. 3, comma 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 2 del medesimo regolamento. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 gennaio 2020 Il Ministro: Bellanova Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne prev. n. 78