Art. 5 
 
                   Procedure d'esame delle domande 
 
  1. L'organismo pagatore  territorialmente  competente  verifica  la
completezza e correttezza delle domande pervenute  e  della  relativa
documentazione  ed  effettua  il  pagamento  dell'aiuto  spettante  a
ciascun richiedente avente diritto, entro e non oltre il 30 settembre
2020, avendo cura di attivare  le  procedure  amministrative  atte  a
limitare l'aiuto solamente a quei danni non compensati  da  aiuti  di
Stato o da assicurazioni e per i quali non e' stata  ricevuta  alcuna
contribuzione  finanziaria  dalla  Unione  europea   ai   sensi   del
regolamento (UE) n. 652/2014. 
  2. Non sono ritenute  valide  le  richieste  di  sostegno,  di  cui
all'art. 2, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il  1°
ottobre 2017 ed il 30 giugno 2018. 
  3. AGEA - Coordinamento assicura l'armonizzazione  delle  procedure
ed adotta le misure necessarie affinche' non siano superati i  limiti
massimi, per ciascun intervento, riportati all'art. 3,  comma  1  del
regolamento di esecuzione  (UE)  n.  2019/1323,  fatto  salvo  quanto
previsto all'art. 3, comma 2 del medesimo regolamento. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 15 gennaio 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova 
 

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020 
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