Art. 3 Uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione periferica e istituti dotati di autonomia speciale 1. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione periferica del Ministero, ivi compresi gli istituti dotati di autonomia speciale uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 33, commi 2, lettera b), e 3, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono individuati nell'allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Gli incarichi di direzione degli istituti dotati di autonomia speciale sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli istituti dipendono o cui afferiscono, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 33, comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. 2. Nella Regione Sicilia, il soprintendente archivistico svolge altresi' le funzioni di direttore dell'Archivio di Stato del comune capoluogo, senza ulteriori emolumenti accessori. Conseguentemente, la soprintendenza archivistica di tale regione mantiene la denominazione di Soprintendenza archivistica della Sicilia - Archivio di Stato di Palermo. 3. Nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche e Umbria la funzione di direttore regionale musei e' svolta, rispettivamente, dal direttore del Museo storico e Parco del Castello di Miramare, dal direttore del Palazzo Reale di Genova, dal direttore della Galleria nazionale delle Marche e dal direttore della Galleria nazionale dell'Umbria, senza ulteriori emolumenti accessori. 4. Al fine di migliorare la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale e in coerenza con ragioni di carattere storico, artistico, architettonico o culturale, con uno o piu' decreti ministeriali puo' essere disposto l'accorpamento di istituti e luoghi della cultura, quali musei, archivi e biblioteche, operanti nel territorio del medesimo comune.