Art. 3 bis 
 
                    Funzione dirigenziale tecnica 
 
  ((1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo  17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, e' riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione,
la funzione  dirigenziale  tecnica  con  compiti  ispettivi,  secondo
parametri che ne assicurino  l'indipendenza  e  la  coerenza  con  le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che  sono  eventualmente  modificate
per il necessario coordinamento normativo.  Il  medesimo  regolamento
disciplina le modalita' e le procedure di reclutamento dei  dirigenti
tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri regolatori: 
  a) accesso  riservato  al  personale  docente  ed  educativo  e  ai
dirigenti  scolastici  delle  istituzioni  scolastiche  ed  educative
statali in possesso di diploma di laurea magistrale  o  specialistica
ovvero di laurea conseguita in base  al  previgente  ordinamento,  di
diploma accademico di secondo livello  rilasciato  dalle  istituzioni
dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  ovvero  di
diploma accademico  conseguito  in  base  al  previgente  ordinamento
congiunto con diploma di istituto secondario superiore,  che  abbiano
maturato un'anzianita' complessiva di almeno dieci anni e  che  siano
confermati in ruolo; 
  b) il concorso puo' comprendere una prova preselettiva e  comprende
una o piu' prove  scritte,  a  cui  sono  ammessi  tutti  coloro  che
superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei  posti
messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la  valutazione  dei
titoli; 
  c) le soglie di  superamento  delle  prove  scritte  e  orali  sono
fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente; 
  d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti  del  Ministero
dell'istruzione, che ricoprano o abbiano  ricoperto  un  incarico  di
direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero  da  professori  di
prima  fascia  di  universita'  statali  e  non  statali,  magistrati
amministrativi, ordinari e contabili, avvocati  e  procuratori  dello
Stato, consiglieri di Stato  con  documentate  esperienze  nel  campo
della valutazione delle organizzazioni  complesse  o  del  diritto  e
della  legislazione  scolastica.  In  carenza  di   personale   nelle
qualifiche  citate,  la  funzione  di  presidente  e'  esercitata  da
dirigenti tecnici con un'anzianita'  di  servizio  di  almeno  cinque
anni; 
  e) previsione di un periodo di  formazione  e  prova,  a  decorrere
dall'immissione nei ruoli; 
  f) previsione di una quota riservata fino al 10 per cento dei posti
per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare  al  concorso,
abbiano  ottenuto  l'incarico  e  svolto  le  funzioni  di  dirigente
tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi  5-bis  e  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per  almeno  tre  anni,  entro  il
termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
presso gli uffici  dell'amministrazione  centrale  e  periferica  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nonche'
del Ministero dell'istruzione. 
  2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422  e  424
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Al personale dirigente tecnico con compiti  ispettivi  del  Ministero
dell'istruzione si applicano, per quanto non  diversamente  previsto,
le disposizioni relative ai  dirigenti  delle  amministrazioni  dello
Stato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  17,  comma  2,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «Art. 17. (Regolamenti). - 1. (Omissis). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo
          2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale  di
          valutazione in materia  di  istruzione  e  formazione»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155. 
              - Per il testo dell'art. 19,  comma  5-bis  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  si  rinvia  alle
          note all'art. 3. 
              - Per il testo dell'art. 19, comma 6 del citato decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  si  veda  nelle  note
          all'art. 3. 
              - Il testo degli articoli 419, 420, 421, 422 e 424  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297  (Approvazione
          del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado), abrogati  dalla  presente  legge,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.