Art. 2 
 
                   Incremento del personale medico 
 
  1. Il Soggetto attuatore di cui all'articolo  1  e'  autorizzato  a
conferire  ulteriori  incarichi  di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, a personale medico, nel  numero  massimo  di  trentotto
unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello  stato
di emergenza, anche in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, all'articolo 7, commi 5-bis, 6  e  6-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  all'Accordo  collettivo
nazionale 23 marzo 2005. 
  2. Ai soggetti incaricati ai sensi del comma  1,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2,  dell'ordinanza  n.  637
del 21 febbraio 2020.