Art. 2 Incremento del personale medico 1. Il Soggetto attuatore di cui all'articolo 1 e' autorizzato a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di trentotto unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'articolo 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005. 2. Ai soggetti incaricati ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 637 del 21 febbraio 2020.