Art. 3 
 
Oneri iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero
                            della salute 
 
  1. Agli oneri conseguenti  alle  iniziative  poste  in  essere  dal
Soggetto attuatore del  Ministero  della  salute  per  l'applicazione
delle previsioni di cui all'articolo 1, si  provvede  nel  limite  di
euro 5.400.000, a valere sulla  contabilita'  speciale  intestata  al
medesimo  Soggetto  attuatore  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della salute e'
autorizzato a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al  comma
1 risorse pari  a  euro  5.400.000  per  l'anno  2020,  iscritte  sul
capitolo 4393 dello stato di previsione del Ministero della salute. A
tal fine il capitolo 4393 e' integrato di 2.184.000 euro  per  l'anno
2020 mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente  di
cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009,  n.
196, iscritto nello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
della salute. 
  3. Agli oneri conseguenti  alle  iniziative  poste  in  essere  dal
Soggetto attuatore del  Ministero  della  salute  per  l'applicazione
delle previsioni di cui all'articolo 2, si  provvede  nel  limite  di
euro 1.213.000 a valere sulle  risorse  finanziarie  stanziate  dalla
delibera del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020. 
  4.  Restano  fermi  gli  obblighi   di   rendicontazione   previsti
dall'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 marzo 2020 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Borrelli