Art. 3 Oneri iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute 1. Agli oneri conseguenti alle iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute per l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1, si provvede nel limite di euro 5.400.000, a valere sulla contabilita' speciale intestata al medesimo Soggetto attuatore di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della salute e' autorizzato a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 risorse pari a euro 5.400.000 per l'anno 2020, iscritte sul capitolo 4393 dello stato di previsione del Ministero della salute. A tal fine il capitolo 4393 e' integrato di 2.184.000 euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. 3. Agli oneri conseguenti alle iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute per l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 2, si provvede nel limite di euro 1.213.000 a valere sulle risorse finanziarie stanziate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020. 4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 marzo 2020 Il Capo del Dipartimento: Borrelli