Art. 3 
 
  1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1  del
presente decreto, sono determinate in euro 127.379,28 nella forma  di
contributo nella spesa in favore dei beneficiari CREA  e  Universita'
degli studi di Milano, a valere sulle disponibilita'  del  Fondo  per
gli investimenti nella ricerca scientifica e  tecnologica  FIRST  per
l'anno 2017, cap. 7345, giusta riparto con decreto  interministeriale
n. 208/2017. 
  2. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse a valere sul FIRST  2017,  in  relazione
alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione, secondo lo
stato di  avanzamento  lavori,  avendo  riguardo  alle  modalita'  di
rendicontazione. 
  3. Ad integrazione delle risorse di cui al  comma  1,  il  MIUR  si
impegna a trasferire ai beneficiari CREA e Universita' degli studi di
Milano il co-finanziamento europeo previsto per tale progetto, pari a
euro 72.610,72, ove detto  importo  venga  versato  dal  coordinatore
dell'Eranet Cofund SUSCROP sul conto di  contabilita'  speciale  5944
IGRUE, intervento relativo alla citata Eranet Cofund  SUSCROP,  cosi'
come previsto dal contratto n. 771134 fra la Commissione europea e  i
partner dell'Eranet Cofund SUSCROP, tra i quali il MIUR ed ove  tutte
le condizioni  previste  per  accedere  a  detto  contributo  vengano
assolte dal beneficiario. 
  4. Nella fase attuativa, il MIUR  puo'  valutare  la  rimodulazione
delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti,  non  eccedenti
il cinquanta  per  cento,  in  caso  di  sussistenza  di  motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali del raggruppamento  nazionale,  il  MIUR  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte della Struttura di gestione del programma. 
  5. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (Allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dall'ERANET Cofund SUSCROP e dallo scrivente  Ministero,  e
comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.