Art. 4 
 
  1.  Il  MIUR  disporra',  su  richiesta  di  ciascun  beneficiario,
l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art.  1,  come  previsto
dalle «National/Regional Funding Regulations», nella misura  dell'80%
del  contributo  ammesso,  nel  caso  di   soggetti   pubblici,   con
riferimento  alla  quota  nazionale   ed   alla   quota   comunitaria
dell'agevolazione. 
  2. I beneficiari CREA e  Universita'  degli  studi  di  Milano,  si
impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art.
16  del  decreto  ministeriale  n.  593/2016,  oltre  alla  relazione
conclusiva del progetto, obbligandosi, altresi', alla restituzione di
eventuali  importi  che  risultassero  non  ammissibili  in  sede  di
verifica finale, nonche' di economie di progetto. 
  3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere, nei
confronti  del  beneficiario  alla  revoca  delle  agevolazioni,  con
contestuale recupero delle somme erogate anche  attraverso  il  fermo
amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale  compensazione  con  le
somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso
questa o altra Amministrazione.