Art. 2 
 
  Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i
creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorita' di
vigilanza  formale  e  motivata  domanda,  intesa  a  consentire   la
prosecuzione della liquidazione. Trascorso il  suddetto  termine,  si
procede alla cancellazione dal  registro  delle  imprese  secondo  il
procedimento di cui all'art. 2545-octiesdecies,  secondo  comma,  del
codice civile. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Il presente  provvedimento  potra'  essere  impugnato  dinnanzi  al
competente Tribunale amministrativo regionale. 
 
    Roma, 26 febbraio 2020 
 
                                      Il direttore generale: Scarponi