(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    I vini ad  indicazione  geografica  tipica  «Mitterberg»  bianco,
rosso e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni  a  frutto  di
colore analogo (per il rosato,  anche  a  bacca  nera),  classificati
idonei alla coltivazione  o  in  osservazione  per  la  Provincia  di
Bolzano ed iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per
uve da vino, approvato con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004  e
successivi aggiornamenti,  riportati  nell'allegato  1  del  presente
disciplinare. 
    L'indicazione   geografica   tipica    «Mitterberg»,    con    la
specificazione di uno dei vitigni  di  cui  al  precedente  comma  e'
riservata ai mosti e ai vini, ottenuti da uve provenienti da  vigneti
composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% del  corrispondente
vitigno.  Possono  concorrere,  da  sole   o   congiuntamente,   alla
produzione dei mosti e vini sopra indicati,  le  uve  dei  vitigni  a
bacca di colore analogo, e classificato idoneo alla coltivazione o in
osservazione per la Provincia di Bolzano, fino ad un massimo del 15%. 
    Per i vini  ad  indicazione  geografica  tipica  «Mitterberg»  e'
consentito il  riferimento  ai  nomi  di  due  vitigni  indicati  nel
presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi  al  100%
dai vitigni indicati e che  il  vitigno  che  concorra  in  quantita'
minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale  superiore  al
15%. I vini ad indicazione  geografica  tipica  «Mitterberg»,  con  o
senza specificazione di uno o due dei vitigni sopra indicati, possono
essere prodotti anche nella tipologia frizzante o passito.