Art. 2. Base ampelografica I vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg» bianco, rosso e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni a frutto di colore analogo (per il rosato, anche a bacca nera), classificati idonei alla coltivazione o in osservazione per la Provincia di Bolzano ed iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. L'indicazione geografica tipica «Mitterberg», con la specificazione di uno dei vitigni di cui al precedente comma e' riservata ai mosti e ai vini, ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, e classificato idoneo alla coltivazione o in osservazione per la Provincia di Bolzano, fino ad un massimo del 15%. Per i vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg» e' consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantita' minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%. I vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg», con o senza specificazione di uno o due dei vitigni sopra indicati, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante o passito.