(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    La produzione massima di uva per ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg»  bianco,  rosso  e
rosato a tonnellate 19 ed a tonnellate 18 per  le  tipologie  con  la
specificazione di vitigno. Le uve destinate alla produzione dei  vini
ad indicazione geografica tipica «Mitterberg»,  seguita  o  meno  dal
riferimento ad uno o a due vitigni,  devono  assicurare  ai  vini  un
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo  di  10%.  Le   uve
destinate alla  produzione  della  tipologia  frizzante  possono,  in
deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo
inferiore dello 0,5% vol. 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione  dei  vini  a  IGT  «Mitterberg»  devono   essere   quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve  e  al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita' previste  dal
presente disciplinare.