(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le operazioni di vinificazione devono  avvenire  all'interno  del
territorio della  Provincia  di  Bolzano.  Nella  vinificazione  sono
ammesse soltanto le pratiche atte a  conferire  ai  vini  le  proprie
peculiari caratteristiche. 
    La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per  il  consumo,
non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di  vino,  tranne
per i vini passiti la cui resa non deve essere superiore al  60%.  E'
consentito nella misura massima del volume  del  15%  il  taglio  dei
mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di eguale colore
ottenuti da uve di vigneti provenienti da altre zone  di  produzione,
in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.