Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione devono avvenire all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino, tranne per i vini passiti la cui resa non deve essere superiore al 60%. E' consentito nella misura massima del volume del 15% il taglio dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di eguale colore ottenuti da uve di vigneti provenienti da altre zone di produzione, in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.