(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    Alla  indicazione  geografica  tipica  «Mitterberg»  e'   vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
riserva,  extra,  fine,  scelto,  selezionato,  superiore,  vendemmia
tardiva e similari. E' tuttavia consentito l'uso di  indicazioni  che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche'
non abbiano significato laudativo e  non  siano  tali  da  trarre  in
inganno il consumatore. 
    L'indicazione  geografica   tipica   «Mitterberg»   puo'   essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente art. 3,  ed  iscritti  nello  schedario  viticolo  per  le
corrispondenti denominazioni di origine, a condizione che i vini  per
i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui
trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie
di cui al presente disciplinare.