Con il presente provvedimento si emanano le  «Disposizioni  per  la
conservazione e la messa a disposizione dei  documenti,  dei  dati  e
delle  informazioni  per  il  contrasto   del   riciclaggio   e   del
finanziamento del terrorismo». 
  Le disposizioni: 
    danno attuazione, in linea con la normativa europea, all'art. 34,
comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231  («decreto
antiriciclaggio»), come modificato dal decreto legislativo 25  maggio
2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta
direttiva antiriciclaggio) e, da ultimo, dal  decreto  legislativo  4
ottobre 2019, n. 125; 
    non comportano significativi costi addizionali per i  destinatari
o, comunque, non hanno impatti significativi sui  destinatari  o  sul
sistema economico e finanziario nel suo complesso. Pertanto, anche in
considerazione dei ristretti  margini  di  discrezionalita'  lasciati
alla disciplina secondaria, non e' stata condotta, ai sensi dell'art.
8  del  provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  9  luglio   2019,
un'analisi di impatto formalizzata; 
    tengono  conto  dei  commenti  ricevuti  durante   la   fase   di
consultazione pubblica; 
    sono pubblicate sul sito web della Banca d'Italia, unitamente  al
presente provvedimento,  al  resoconto  della  consultazione  e  alle
osservazioni pervenute. Il presente provvedimento e  le  disposizioni
saranno altresi' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
  Le disposizioni entreranno in vigore decorsi quindici giorni  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  Come  previsto  dall'art.  11,  i  destinatari  si  adeguano   alle
disposizioni entro il 31 dicembre 2020. 
 
    Roma, 24 marzo 2020 
 
                                                Il Governatore: Visco