Con il presente provvedimento si emanano le «Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo». Le disposizioni: danno attuazione, in linea con la normativa europea, all'art. 34, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 («decreto antiriciclaggio»), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio) e, da ultimo, dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125; non comportano significativi costi addizionali per i destinatari o, comunque, non hanno impatti significativi sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso. Pertanto, anche in considerazione dei ristretti margini di discrezionalita' lasciati alla disciplina secondaria, non e' stata condotta, ai sensi dell'art. 8 del provvedimento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019, un'analisi di impatto formalizzata; tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica; sono pubblicate sul sito web della Banca d'Italia, unitamente al presente provvedimento, al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il presente provvedimento e le disposizioni saranno altresi' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Come previsto dall'art. 11, i destinatari si adeguano alle disposizioni entro il 31 dicembre 2020. Roma, 24 marzo 2020 Il Governatore: Visco