Art. 4 
 
  1.  Il  MIUR  disporra',  su  richiesta  di  ciascun  beneficiario,
l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art.  1,  come  previsto
dalle   «National/Regional   Funding   Regulations»,   nella   misura
dell'ottanta per cento del contributo ammesso, nel caso  di  soggetti
pubblici,  con  riferimento  alla  quota  nazionale  ed  alla   quota
comunitaria dell'agevolazione; 
  2. Il beneficiario Universita' degli studi di Torino, si impegnera'
a fornire dettagliate  rendicontazioni  ai  sensi  dell'art.  16  del
decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del
progetto, obbligandosi,  altresi',  alla  restituzione  di  eventuali
importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica  finale,
nonche' di economie di progetto; 
  3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere, nei
confronti  del  beneficiario  alla  revoca  delle  agevolazioni,  con
contestuale recupero delle somme erogate anche  attraverso  il  fermo
amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale  compensazione  con  le
somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso
questa o altra amministrazione.