(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
    Il  consiglio  di  amministrazione,  su   proposta   del   senato
accademico nomina il  collegio  di  disciplina,  composto  da  cinque
professori di ruolo in regime di tempo pieno, quali membri  effettivi
e tre membri supplenti. Il collegio  di  disciplina  nomina,  al  suo
interno, il  presidente  tra  uno  dei  cinque  membri  effettivi.  I
componenti del collegio restano in carica per  tre  anni  consecutivi
con mandato rinnovabile una sola volta. 
    Il collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito
dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e
ricercatori, fatte salve  le  eventuali  responsabilita'  civili  e/o
penali, ed esprime in merito parere conclusivo. 
    Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel
rispetto  del  contraddittorio.  La  partecipazione  al  collegio  di
disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,
indennita' o rimborsi spese.