Art. 19. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico nomina il collegio di disciplina, composto da cinque professori di ruolo in regime di tempo pieno, quali membri effettivi e tre membri supplenti. Il collegio di disciplina nomina, al suo interno, il presidente tra uno dei cinque membri effettivi. I componenti del collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile una sola volta. Il collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori, fatte salve le eventuali responsabilita' civili e/o penali, ed esprime in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.