(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
    L'ente   promotore   concorre   a    mettere    a    disposizione
dell'universita' gli immobili  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
universitarie. 
    Qualora l'universita' avesse  per  qualsiasi  motivo  a  cessare,
oppure fosse privata della personalita' giuridica  e  dell'autonomia,
il suo patrimonio, al netto delle passivita', e' devoluto,  in  parte
proporzionale, ai soggetti che ne hanno assicurato  il  finanziamento
nell'ultimo quinquennio o ad un ente  da  questi  indicato.  In  tale
ipotesi la piena disponibilita' dei beni  indicati  nel  primo  comma
torna all'ente promotore. 
    Per assicurare il mantenimento dell'universita', l'ente promotore
puo' integrare le entrate annuali, derivanti da tasse  e  contributi,
da rendite  nette  patrimoniali,  da  altre  iniziative,  nonche'  da
eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo nella
misura che verra' definita dall'ALUISS in rapporto con  le  effettive
necessita' della Luiss Guido Carli. 
    La Luiss Guido Carli, tenuto conto delle  proprie  disponibilita'
finanziarie, puo' contribuire, in base a convenzione, agli  oneri  di
gestione degli immobili messi a disposizione dall'ente promotore.