Art. 20. L'ente promotore concorre a mettere a disposizione dell'universita' gli immobili per lo svolgimento delle attivita' universitarie. Qualora l'universita' avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalita' giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto delle passivita', e' devoluto, in parte proporzionale, ai soggetti che ne hanno assicurato il finanziamento nell'ultimo quinquennio o ad un ente da questi indicato. In tale ipotesi la piena disponibilita' dei beni indicati nel primo comma torna all'ente promotore. Per assicurare il mantenimento dell'universita', l'ente promotore puo' integrare le entrate annuali, derivanti da tasse e contributi, da rendite nette patrimoniali, da altre iniziative, nonche' da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo nella misura che verra' definita dall'ALUISS in rapporto con le effettive necessita' della Luiss Guido Carli. La Luiss Guido Carli, tenuto conto delle proprie disponibilita' finanziarie, puo' contribuire, in base a convenzione, agli oneri di gestione degli immobili messi a disposizione dall'ente promotore.