(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
    Il comitato esecutivo, presieduto dal presidente o,  in  caso  di
sua assenza, dal vice presidente esecutivo, e' cosi' composto: 
      a) dal presidente  del  consiglio  di  amministrazione  che  lo
presiede; 
      b) dal vice presidente esecutivo; 
      c) dal vice presidente esecutivo dell'ALUISS; 
      d) dal rettore; 
      e) dal direttore generale; 
      f) dal vice presidente ove nominato. 
    La funzione di segretario del comitato  esecutivo  e'  esercitata
dal direttore generale. 
    Il comitato esecutivo  informa  periodicamente  il  consiglio  di
amministrazione circa le proprie deliberazioni.