Art. 9. Il comitato esecutivo, presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente esecutivo, e' cosi' composto: a) dal presidente del consiglio di amministrazione che lo presiede; b) dal vice presidente esecutivo; c) dal vice presidente esecutivo dell'ALUISS; d) dal rettore; e) dal direttore generale; f) dal vice presidente ove nominato. La funzione di segretario del comitato esecutivo e' esercitata dal direttore generale. Il comitato esecutivo informa periodicamente il consiglio di amministrazione circa le proprie deliberazioni.