Art. 3 
 
             Caratteristiche dello speciale contrassegno 
 
  1. La fascetta per tutti i  vini  a  D.O.  e'  stampata  dall'IPZS,
utilizzando   particolari   sistemi   di   sicurezza    conformemente
all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. La fascetta certifica l'autenticita'  del  prodotto  e  contiene
sistemi anticontraffazione visibili ed invisibili con  tracciabilita'
gestita da dedicate banche dati. 
  3. La fascetta, numerata  progressivamente,  ha  il  formato  e  le
dimensioni indicati all'allegato 2. 
  Essa  contiene  le  seguenti  indicazioni,   stampate   in   colore
nettamente risaltante sul fondo: 
    a) l'emblema dello Stato; 
    b) la dicitura «Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali»; 
    c) la sigla «D.O.C.G.» o «D.O.C.», a seconda delle produzioni  di
cui trattasi; 
    d)  il  numero  progressivo  di  identificazione   e   la   serie
alfanumerica; 
    e) il volume  nominale  del  prodotto  contenuto  nel  recipiente
espresso in litri; 
    f) il numero progressivo e il volume  nominale  del  prodotto  in
forma di codice a barre bidimensionale datamatrix. 
  4. Oltre alle indicazioni di cui  al  comma  3,  la  fascetta  puo'
essere  integrata  dal  nome  della  denominazione  o  dall'eventuale
«logo», purche' previsto nel relativo disciplinare di produzione.