Art. 3 Caratteristiche dello speciale contrassegno 1. La fascetta per tutti i vini a D.O. e' stampata dall'IPZS, utilizzando particolari sistemi di sicurezza conformemente all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La fascetta certifica l'autenticita' del prodotto e contiene sistemi anticontraffazione visibili ed invisibili con tracciabilita' gestita da dedicate banche dati. 3. La fascetta, numerata progressivamente, ha il formato e le dimensioni indicati all'allegato 2. Essa contiene le seguenti indicazioni, stampate in colore nettamente risaltante sul fondo: a) l'emblema dello Stato; b) la dicitura «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; c) la sigla «D.O.C.G.» o «D.O.C.», a seconda delle produzioni di cui trattasi; d) il numero progressivo di identificazione e la serie alfanumerica; e) il volume nominale del prodotto contenuto nel recipiente espresso in litri; f) il numero progressivo e il volume nominale del prodotto in forma di codice a barre bidimensionale datamatrix. 4. Oltre alle indicazioni di cui al comma 3, la fascetta puo' essere integrata dal nome della denominazione o dall'eventuale «logo», purche' previsto nel relativo disciplinare di produzione.