Art. 4 
 
                    Applicazione del contrassegno 
 
  1. La fascetta e' applicata sui sistemi di chiusura dei  recipienti
in modo tale da impedirne la riutilizzazione. 
  2. Le indicazioni di  cui  all'art.  3  devono  essere  interamente
leggibili  una  volta  che  la  fascetta  sia  stata  applicata   sui
recipienti.