Art. 5 Gestione dei contrassegni per i vini a D.O.C.G. e D.O.C. 1. Entro il 15 marzo di ciascun anno, gli organismi di controllo comunicano il fabbisogno di fascette per la successiva campagna vendemmiale all'IPZS, attraverso un portale informatico realizzato e gestito dall'IPZS. 2. La determinazione del quantitativo di fascette indicato nella comunicazione di cui al comma 1 dovra' essere effettuata dall'organismo di controllo, sentito, ove presente, il consorzio di tutela riconosciuto. 3. L'ICQRF, ai fini dell'attivita' di controllo e di vigilanza di competenza, puo' accedere al portale di cui al comma 1 per consultare i dati in esso presenti. 4. L'IPZS, ricevuta la determinazione del quantitativo di fascette di cui al comma 1, ne da' comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Eventuali richieste integrative, per effettive esigenze tecnico-produttive e commerciali, potranno essere presentate con le stesse modalita' di cui al comma 1. 6. Gli organismi di controllo potranno effettuare gli ordini corrispondenti alle effettive esigenze degli operatori nel corso dell'anno di riferimento del fabbisogno; l'IPZS e' tenuto a consegnare i contrassegni ordinati entro novanta giorni dall'emissione dell'ordine. 7. Qualora i consorzi richiedano di essere delegati per la gestione, il ritiro e la distribuzione delle fascette, gli organismi di controllo stipulano apposita convenzione con i consorzi medesimi. Nel piano di controllo dovra' essere data evidenza di tale convenzione. 8. La responsabilita' della gestione, del ritiro e della distribuzione delle fascette compete agli organismi di controllo o ai consorzi eventualmente delegati ai sensi del comma 7. 9. Le fascette richieste per singola D.O. sono consegnate all'organismo di controllo, o al consorzio delegato, dall'IPZS, unitamente alla ricevuta di consegna dalla quale risultino, per ogni tipologia di fascetta, i quantitativi, i numeri di serie e d'ordine. 10. L'IPZS e' tenuto a mantenere una scorta di contrassegni sufficiente alle prevedibili necessita'.