Art. 5 
 
                Gestione dei contrassegni per i vini 
                         a D.O.C.G. e D.O.C. 
 
  1. Entro il 15 marzo di ciascun anno, gli  organismi  di  controllo
comunicano il fabbisogno  di  fascette  per  la  successiva  campagna
vendemmiale all'IPZS, attraverso un portale informatico realizzato  e
gestito dall'IPZS. 
  2. La determinazione del quantitativo di  fascette  indicato  nella
comunicazione  di  cui  al   comma   1   dovra'   essere   effettuata
dall'organismo di controllo, sentito, ove presente, il  consorzio  di
tutela riconosciuto. 
  3. L'ICQRF, ai fini dell'attivita' di controllo e di  vigilanza  di
competenza, puo' accedere al portale di cui al comma 1 per consultare
i dati in esso presenti. 
  4. L'IPZS, ricevuta la determinazione del quantitativo di  fascette
di cui al comma 1, ne da' comunicazione al Ministero dell'economia  e
delle finanze. 
  5.  Eventuali  richieste  integrative,   per   effettive   esigenze
tecnico-produttive e commerciali, potranno essere presentate  con  le
stesse modalita' di cui al comma 1. 
  6. Gli  organismi  di  controllo  potranno  effettuare  gli  ordini
corrispondenti alle effettive  esigenze  degli  operatori  nel  corso
dell'anno  di  riferimento  del  fabbisogno;  l'IPZS  e'   tenuto   a
consegnare   i   contrassegni   ordinati   entro    novanta    giorni
dall'emissione dell'ordine. 
  7.  Qualora  i  consorzi  richiedano  di  essere  delegati  per  la
gestione, il ritiro e la distribuzione delle fascette, gli  organismi
di controllo stipulano apposita convenzione con i consorzi  medesimi.
Nel  piano  di  controllo  dovra'  essere  data  evidenza   di   tale
convenzione. 
  8.  La  responsabilita'  della  gestione,  del   ritiro   e   della
distribuzione delle fascette compete agli organismi di controllo o ai
consorzi eventualmente delegati ai sensi del comma 7. 
  9.  Le  fascette  richieste  per  singola  D.O.   sono   consegnate
all'organismo di  controllo,  o  al  consorzio  delegato,  dall'IPZS,
unitamente alla ricevuta di consegna dalla quale risultino, per  ogni
tipologia di fascetta, i quantitativi, i numeri di serie e d'ordine. 
  10. L'IPZS  e'  tenuto  a  mantenere  una  scorta  di  contrassegni
sufficiente alle prevedibili necessita'.