Art. 6 
 
               Sistema di distribuzione delle fascette 
                     alle ditte imbottigliatrici 
 
  1.  Gli  organismi   di   controllo,   o   i   consorzi   delegati,
distribuiscono le fascette agli imbottigliatori. 
  2. Le fascette sono  ritirate  dai  soggetti  titolari  del  codice
ICQRF, per i vini imbottigliati in Italia,  e  dagli  imbottigliatori
esteri, per i vini imbottigliati all'estero. 
  3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  2   provvedono   materialmente
all'imbottigliamento, fino alla concorrenza del quantitativo di  vino
certificato da contrassegnare di cui  dispongono,  previa  esibizione
della quietanza o bollettino attestante  il  versamento  della  somma
corrispondente al prezzo delle fascette. 
  4. I soggetti titolari del codice ICQRF possono anche  ritirare  un
quantitativo di fascette corrispondente al quantitativo di vino  atto
a divenire a D.O. effettivamente detenuto dall'imbottigliatore. 
  5. Nel caso di cui al comma  4,  l'organismo  di  controllo  dovra'
verificare, nel corso di  visite  ispettive  e  anche  attraverso  il
registro telematico di cui al decreto del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali  n.  293  del  20  marzo  2015,  la
corrispondenza tra il quantitativo di fascette prese in carico, ed  i
quantitativi di fascette utilizzate e/o ancora in  giacenza,  nonche'
segnalare  all'Ufficio  territoriale   ICQRF   competente   eventuali
differenze. 
  6.  Le  spese  relative  al  trasporto,  alla  gestione   ed   alla
distribuzione delle fascette, sostenute dagli organismi di  controllo
o dai consorzi dagli stessi delegati,  devono  essere  rimborsate  da
parte  delle   ditte   imbottigliatrici   interessate,   in   ragione
dell'effettivo costo del servizio prestato.