Art. 6 Sistema di distribuzione delle fascette alle ditte imbottigliatrici 1. Gli organismi di controllo, o i consorzi delegati, distribuiscono le fascette agli imbottigliatori. 2. Le fascette sono ritirate dai soggetti titolari del codice ICQRF, per i vini imbottigliati in Italia, e dagli imbottigliatori esteri, per i vini imbottigliati all'estero. 3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono materialmente all'imbottigliamento, fino alla concorrenza del quantitativo di vino certificato da contrassegnare di cui dispongono, previa esibizione della quietanza o bollettino attestante il versamento della somma corrispondente al prezzo delle fascette. 4. I soggetti titolari del codice ICQRF possono anche ritirare un quantitativo di fascette corrispondente al quantitativo di vino atto a divenire a D.O. effettivamente detenuto dall'imbottigliatore. 5. Nel caso di cui al comma 4, l'organismo di controllo dovra' verificare, nel corso di visite ispettive e anche attraverso il registro telematico di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 293 del 20 marzo 2015, la corrispondenza tra il quantitativo di fascette prese in carico, ed i quantitativi di fascette utilizzate e/o ancora in giacenza, nonche' segnalare all'Ufficio territoriale ICQRF competente eventuali differenze. 6. Le spese relative al trasporto, alla gestione ed alla distribuzione delle fascette, sostenute dagli organismi di controllo o dai consorzi dagli stessi delegati, devono essere rimborsate da parte delle ditte imbottigliatrici interessate, in ragione dell'effettivo costo del servizio prestato.