Art. 7 
 
              Adempimenti delle Strutture di controllo 
 
  1.Gli organismi di controllo e i consorzi delegati sono  tenuti  ad
istituire i registri di carico e di distribuzione delle fascette  sui
quali annotare cronologicamente i movimenti avvenuti, con riferimento
alle relative note di consegna, suddivisi per tipo  di  fascetta  per
ciascuna tipologia di vino D.O.C.G. o D.O.C.. 
  2.In caso di avvicendamento  tra  organismi  di  controllo  per  la
medesima D.O., l'organismo sostituito,  ove  non  abbia  delegato  il
consorzio di tutela, consegna il quantitativo  di  fascette  detenuto
all'organismo  subentrante  contro  il  versamento,   da   parte   di
quest'ultima, del costo effettivamente sostenuto.