Art. 2 
 
               Indennizzi previsti per gli ovi-caprini 
 
  1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge  9
giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere  ai
proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da  brucellosi,  e'
stabilita in euro 111,72 per i capi iscritti e in euro  89,26  per  i
capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio
2019 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2019. 
  2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge  9
giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere  ai
proprietari di  caprini  abbattuti  perche'  infetti  da  brucellosi,
stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2018 in euro 145,87 a capo per i
capi iscritti ai libri genealogici e in euro 101,74 a capo per i capi
non iscritti, e' confermata sia per i capi iscritti che  per  i  capi
non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2019
per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2019. 
  3. Le indennita' di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo sono pari al 35% del relativo valore nel  caso  di  ovini  e
caprini con eta' maggiore o uguale a sei anni, con decorrenza dal  1°
gennaio 2019 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2019.