Art. 5 
 
            Sospensione dell'obbligo di deposito cartaceo 
 
  1. Al fine di  contenere  gli  effetti  negativi  della  diffusione
dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   sullo   svolgimento
dell'attivita' giudiziaria contabile ed in  attuazione  dell'art.  85
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' sospeso fino al 30  giugno
2020 e per tutta la durata dell'emergenza  ivi  stabilita,  l'obbligo
del deposito in segreteria della Sezione  dell'originale  cartaceo  o
della copia cartacea conforme all'originale  degli  atti  processuali
previsto dall'art. 6, comma  3,  delle  regole  tecniche  di  cui  al
decreto del Presidente della Corte dei conti n.  98  del  21  ottobre
2015.