Art. 5 Sospensione dell'obbligo di deposito cartaceo 1. Al fine di contenere gli effetti negativi della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria contabile ed in attuazione dell'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' sospeso fino al 30 giugno 2020 e per tutta la durata dell'emergenza ivi stabilita, l'obbligo del deposito in segreteria della Sezione dell'originale cartaceo o della copia cartacea conforme all'originale degli atti processuali previsto dall'art. 6, comma 3, delle regole tecniche di cui al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 21 ottobre 2015.